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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15854 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.G. aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria su una richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF applicate alla liquidazione, avvenuta nel 2000, del capitale derivante da una forma di previdenza integrativa aziendale. La Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo applicabile la ritenuta del 12,5% al rendimento e la tassazione prevista per il TFR alla parte costituita dai contributi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contestando sia la qualificazione della prestazione come derivante da contratti di assicurazione sulla vita o capitalizzazione, sia l'insufficienza della motivazione e della prova del rendimento indicato nel prospetto prodotto dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che, per gli iscritti anteriormente al 28 aprile 1993, sulle somme maturate fino al 31 dicembre 2000 la tassazione separata si applica alla sorte capitale, mentre la ritenuta del 12,5% può applicarsi esclusivamente al rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato. Non è sufficiente un rendimento determinato con criteri attuariali, né quello correlato alla redditività complessiva dell'ente datore di lavoro. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare concretamente l'origine del rendimento e motivare adeguatamente sulla sua prova.

Norme richiamate

  • Art. 366, n. 5, c.p.c.

    l'indicazione della procura, se conferita con atto separato

    La norma riguarda l'indicazione della procura processuale e non impone di menzionare nel ricorso l'incarico sostanziale conferito all'Avvocatura dello Stato dall'Agenzia delle Entrate.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    le prestazioni in forma di capitale "comunque" a tassazione separata

    Per le forme pensionistiche complementari successive all'entrata in vigore del decreto, le prestazioni in capitale sono soggette a tassazione separata.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30

    devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993

    La disposizione introduce la distinzione tra vecchi iscritti e nuovi iscritti ai fondi pensione complementari, rilevante per individuare il regime fiscale applicabile.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a)

    si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001

    Per i vecchi iscritti, il nuovo regime fiscale si applica agli importi maturati dal 1° gennaio 2001, mentre per quelli maturati prima continua ad applicarsi la disciplina previgente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17, nel testo vigente ratione temporis

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.

  • L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    La ritenuta agevolata del 12,5% si applica, per gli importi anteriori al 1° gennaio 2001 dei vecchi iscritti, soltanto al rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 41, ora 44, comma 1, lett. g-quater), e 42, ora 45, comma 4

    Le norme equiparano, ai fini dei redditi di capitale, i capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e quelli derivanti da contratti di capitalizzazione, consentendo l'applicazione analogica della ritenuta del 12,5% nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione; l'Agenzia delle Entrate si è avvalsa di tale facoltà.

Massime di principio

  • Nel trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali integrative in capitale occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento, non trattando necessariamente l'intera somma in modo uniforme.
  • Per i soggetti iscritti a una forma pensionistica complementare prima del 28 aprile 1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 possono beneficiare della ritenuta del 12,5% limitatamente al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione del capitale sul mercato.
  • Il rendimento agevolabile deve derivare da investimenti effettivi del fondo o dell'ente gestore sul mercato, che può essere finanziario o anche di altra natura; non è sufficiente un calcolo attuariale, una riserva matematica o una mera correlazione con la redditività generale del datore di lavoro.
  • Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 dai vecchi iscritti sono soggetti integralmente a tassazione separata, mentre per i nuovi iscritti il regime di tassazione separata riguarda le prestazioni secondo la disciplina applicabile alle forme pensionistiche complementari.
  • Chi chiede il rimborso deve fornire una documentazione analitica e verificabile che separi contributi e rendimento e dimostri l'effettiva origine finanziaria o gestionale del rendimento; un prospetto unilaterale del datore di lavoro può non essere sufficiente senza adeguata motivazione e verifica.
  • La ritenuta del 12,5% non deriva dal riconoscimento della natura assicurativa della prestazione previdenziale, ma dall'eventuale riconducibilità della componente reddituale a un rendimento di capitale assimilabile a quello dei contratti di capitalizzazione.

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