Ordinanza n. 1121/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza dirigenziale n. 11 del 16.01.2026, notificata in data 20 gennaio 2026, avente ad oggetto l'applicazione di sanzione amministrativa opere abusive, del regolamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 01.02.2024 e della stessa delibera, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria per opere abusive, unitamente al regolamento comunale sulle sanzioni pecuniarie e alla deliberazione commissariale di approvazione
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabile dell'abuso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza dirigenziale n. 11 del 16 gennaio 2026, notificata il 20 gennaio 2026, con cui gli è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per opere abusive. Sono stati inoltre impugnati il regolamento comunale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 1° febbraio 2024, la deliberazione stessa e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. In sede cautelare il ricorrente ha lamentato, in particolare, l'applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge e ha dedotto un pregiudizio grave derivante dalle proprie condizioni economiche, fornendo un principio di prova mediante la produzione del modello ISEE.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza sanzionatoria impugnata. Ai fini del periculum in mora, il giudice ha ritenuto rilevanti le condizioni economiche dedotte dal ricorrente, supportate dalla copia del modello ISEE. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa e autonoma del fumus boni iuris né decide nel merito le censure rivolte contro la sanzione, il regolamento o la deliberazione commissariale. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione dell'ordinanza impugnata.
d.P.R. 380/2001
È richiamato, per il contenuto della controversia, quale quadro normativo degli abusi edilizi e delle relative sanzioni, senza specificazione dell'articolo applicato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prova, anche meramente iniziale, delle condizioni economiche del destinatario della sanzione può concorrere a dimostrare il periculum in mora quando l'immediata esecuzione della sanzione pecuniaria sia dedotta come fonte di un pregiudizio grave.
- La sospensione cautelare dell'ordinanza sanzionatoria non definisce la legittimità dell'atto né le censure rivolte contro gli atti regolamentari e presupposti, che restano riservate alla decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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