Sentenza n. 441/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale prot. n.-OMISSIS-, asseritamente notificato in pari data, con il quale veniva ordinata al ricorrente la sospensione dell'asserita attività imprenditoriale per impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché per asserite gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; - del verbale di primo accesso ispettivo n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in pari data; - del verbale unico di accertamento n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Non sono esposte ulteriori valutazioni sui motivi di ricorso né è pronunciato l'annullamento giurisdizionale degli atti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni che avevano originato la controversia.
Atto impugnato: provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, verbale di primo accesso ispettivo e verbale unico di accertamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva ordinato la sospensione dell'attività imprenditoriale per l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e per asserite gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono stati inoltre impugnati il verbale di primo accesso ispettivo e il verbale unico di accertamento. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia sia stata originata da questioni ritenute problematiche.
Come è indicizzato
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