Sentenza n. 409/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, - del provvedimento prot.-OMISSIS- del 24 novembre 2023, notificato a mezzo PEC in pari data, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna (Sede di Roma), con il quale era disposta “la revoca, per mancanza del requisito previsto ai sensi e per gli effetti di legge dall'art. 31 del T.U. n. 1165 del 28.04.1938 dell'assegnazione dell'alloggio sociale e pertinenze nel Comune di Roma alla via Pia Nalli n. 21, “identificato in catasto al foglio -OMISSIS-piano terra immobile sito - interno 2 -box auto n. 32 - cantina n. 6”, al sig. -OMISSIS-, in qualità di socio della “Cooperativa Edilizia “-OMISSIS-”, costituita da appartenenti alle Forze Armate e di Polizia ai sensi della Legge n.492/1975”; - per quanto di interesse, di tutti gli ulteriori atti e documenti lesivi dell'interesse del ricorrente da parte del Ministero resistente, comunque presupposti, connessi e/o conseguenti all'impugnato provvedimento di revoca, ancorché non conosciuti e/o non notificati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di nulla osta al mutuo edilizio individuale e contestuale annullamento d’ufficio dell’assegnazione di un alloggio sociale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assegnatario dal 2002 di un alloggio sociale appartenente a una cooperativa edilizia costituita da appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, ha impugnato il provvedimento del Ministero che, nel procedimento avviato per il rilascio del nulla osta alla stipulazione del mutuo edilizio individuale previsto dall’art. 139 del T.U. n. 1165/1938, ha negato il nulla osta e disposto la revoca dell’assegnazione per carenza di un requisito originario. L’Amministrazione ha rilevato che il ricorrente e la coniuge, al momento della prenotazione, dell’assegnazione e della consegna dell’alloggio, erano già proprietari di un’abitazione sita nello stesso Comune, con superficie di 122 m² e consistenza di 7,5 vani, quindi adeguata alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 31, lett. a), T.U. n. 1165/1938. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 2 e 21-nonies l. 241/1990, del legittimo affidamento e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, sostenendo che il provvedimento, correttamente qualificato come annullamento d’ufficio, fosse tardivo perché adottato oltre vent’anni dopo l’assegnazione. Il secondo motivo deduceva la violazione del giudicato e del ne bis in idem, poiché una precedente revoca, già riqualificata come annullamento d’ufficio e annullata dal TAR per difetto di istruttoria e motivazione, avrebbe impedito una nuova contestazione. Il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 31, lett. a), T.U. n. 1165/1938, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e illogicità, sostenendo, sulla base di una perizia di parte, che l’immobile preesistente non fosse adeguato al nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha qualificato la contestata “revoca” come annullamento d’ufficio dell’originaria assegnazione, trattandosi del riesame dei presupposti di legittimità originari e dell’accertamento dell’assenza di un requisito previsto dalla legge. Ha respinto il primo motivo ritenendo applicabile l’eccezione prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990: la mancata rappresentazione di un immobile già posseduto e adeguato ai bisogni familiari integra una falsa rappresentazione dei fatti, anche per omissione, accertabile direttamente dall’Amministrazione senza necessità di una sentenza penale. In tale ipotesi il limite temporale ordinario non opera; il termine deve comunque essere valutato dalla completa acquisizione della base informativa, individuata nella documentazione prodotta nel procedimento avviato nel 2023, sicché il provvedimento del 24 novembre 2023 è stato ritenuto tempestivo. La falsa rappresentazione esclude inoltre un affidamento legittimo e consente una motivazione incentrata sull’accertata non veridicità, senza una distinta comparazione con l’interesse privato. Il secondo motivo è stato respinto: la precedente sentenza, che aveva annullato il primo provvedimento per carenza di istruttoria e motivazione, non aveva precluso la riedizione del potere, non avendo imposto uno specifico esito sostanziale; il giudicato vincolava l’Amministrazione a esercitare nuovamente il potere nel rispetto delle indicazioni motivazionali e istruttorie. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il ricorrente era stato ampiamente coinvolto nel procedimento, con ripetute interlocuzioni e possibilità di produrre documentazione; inoltre, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 riguarda i procedimenti a istanza di parte e non era necessario per la distinta misura di annullamento d’ufficio. Il quarto motivo è stato respinto perché le visure catastali dimostravano che il ricorrente e la coniuge erano comproprietari, dal 1996 al 2009, di un immobile di 7,5 vani e 122 m², superiore al parametro normativo riferito al nucleo familiare dichiarato di cinque componenti e idoneo a soddisfarne i bisogni. La perizia di parte non è stata ritenuta sufficiente a superare tali dati oggettivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, lett. a), T.U. n. 1165/1938
Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso ed il contributo dello Stato: a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l’abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani.
La titolarità, nello stesso centro urbano, di un’abitazione adeguata ai bisogni familiari esclude l’assegnazione dell’alloggio sociale. Il giudice ha applicato il parametro dei vani e ha ritenuto adeguato l’immobile preesistente, composto da 7,5 vani e avente superficie di 122 m².
art. 139 T.U. n. 1165/1938
Disciplina il nulla osta alla stipulazione del mutuo edilizio individuale, il cui rilascio presuppone la verifica dei requisiti soggettivi dell’assegnatario.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo illegittimo [...] può essere annullato d'ufficio [...] entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi [...] 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive [...] false o mendaci [...] possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi.
La falsa rappresentazione dei fatti, anche per omissione, costituisce un’ipotesi autonoma rispetto alle dichiarazioni sostitutive false o mendaci e consente l’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario, senza necessità di un previo accertamento penale quando la falsità sia direttamente verificabile dall’Amministrazione. In tale ipotesi non si consolida un affidamento legittimo e l’interesse pubblico al ripristino della legalità è ritenuto sussistente in re ipsa.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti a istanza di parte; non è necessario per la misura di annullamento d’ufficio. Nel caso concreto, comunque, la partecipazione del privato è stata ritenuta effettivamente garantita dalle interlocuzioni e dalla possibilità di produrre documentazione.
art. 7 l. 241/1990
L’Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento e ha consentito al ricorrente di partecipare e depositare la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio esterno alle norme processuali civili non ha comportato, nel caso concreto, l’applicazione del ne bis in idem in senso preclusivo, poiché il precedente giudicato aveva annullato l’atto per carenza di istruttoria e motivazione senza imporre un esito sostanziale e senza impedire la riedizione del potere.
Massime di principio
- La qualificazione formale di “revoca” non è decisiva: quando l’Amministrazione riesamina i presupposti originari di legittimità di un’assegnazione e ne elimina gli effetti per l’assenza di un requisito iniziale, il provvedimento ha natura di annullamento d’ufficio ed è soggetto alla disciplina dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
- La falsa rappresentazione dei fatti rilevanti, anche derivante dall’omissione di una circostanza che il privato era tenuto a dichiarare, rientra nell’eccezione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 e consente l’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario, purché la difformità tra realtà rappresentata e realtà effettiva sia accertabile in modo oggettivo dall’Amministrazione; non è necessario un previo accertamento penale quando si tratti di falsa rappresentazione dei fatti distinta da una dichiarazione sostitutiva penalmente falsa o mendace.
- Quando il provvedimento favorevole sia stato ottenuto mediante una falsa o incompleta rappresentazione della realtà imputabile al destinatario, non si consolida un legittimo affidamento tutelabile; l’interesse pubblico al ripristino della legalità può ritenersi sussistente in re ipsa e l’onere motivazionale dell’annullamento d’ufficio può essere assolto mediante il richiamo alla non veridicità della prospettazione del privato.
- L’annullamento giurisdizionale di un precedente provvedimento amministrativo per difetto di istruttoria e motivazione non impedisce, in assenza di specifici vincoli conformativi sull’esito, la riedizione del potere; il giudicato impone all’Amministrazione di conformarsi alle indicazioni della sentenza, ma non preclude un nuovo procedimento fondato su un’istruttoria adeguata.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 è riferito ai procedimenti a istanza di parte e non deve precedere, in quanto tale, l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio; la partecipazione può comunque risultare assicurata da interlocuzioni procedimentali e dalla possibilità concreta di presentare documenti e osservazioni.
- Ai fini dell’assegnazione o del successivo trasferimento in proprietà di alloggi economici e popolari, il requisito dell’assenza di altra abitazione adeguata nello stesso centro urbano va verificato mediante i parametri oggettivi previsti dall’art. 31, lett. a), T.U. n. 1165/1938; dati catastali relativi a consistenza e superficie possono prevalere su una perizia di parte non suffragata da elementi idonei a smentirli.
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