Cassazione Penale, Ordinanza n. 30499/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra i fatti già definiti con due sentenze irrevocabili: una del G.I.P. di Lucca del 17 febbraio 2019, relativa a condotte contestate come falsità in atto pubblico e falsità in scrittura privata, oltre a una contestazione in materia di frode/insolvenza, commesse dal maggio 2013 al 2017; e una del Tribunale di Pisa del 29 ottobre 2021, relativa a fatti commessi il 14 dicembre 2017. Con il ricorso per cassazione si deducono violazione di legge e vizio di motivazione sull'art. 81 c.p., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente escluso il medesimo disegno criminoso senza valorizzare l'omogeneità delle condotte e avendo fatto decorrere un intervallo temporale di circa quattro anni, mentre le prime condotte si sarebbero protratte sino al 2017 e la seconda sentenza riguarderebbe comunque fatti del dicembre 2017.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze. Ha osservato che il provvedimento impugnato ha correttamente valorizzato il dato decisivo dell'inizio dell'esecuzione delle condotte oggetto della prima sentenza, collocato nel maggio 2013, e l'inizio delle condotte oggetto della seconda sentenza, collocato nel dicembre 2017. Da ciò ha desunto che l'identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e che, nel caso concreto, dagli atti non emergeva che i fatti del dicembre 2017 fossero il frutto di una originaria programmazione risalente al maggio 2013. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede che il medesimo disegno criminoso sia riconoscibile sin dall'origine; non basta la mera omogeneità delle condotte o la vicinanza tra i fatti, se dagli atti non emerge una programmazione unitaria risalente al primo reato.
art. 476 c.p.
Norma richiamata come parte della prima sentenza irrevocabile, nel quadro dei reati per cui era stata pronunciata condanna.
art. 482 c.p.
Norma richiamata come parte della prima sentenza irrevocabile, nel quadro dei reati per cui era stata pronunciata condanna.
art. 642 c.p.
Norma richiamata come parte della prima sentenza irrevocabile, nel quadro dei reati per cui era stata pronunciata condanna.
art. 640 c.p.
Norma richiamata come parte della seconda sentenza irrevocabile, nel quadro dei reati per cui era stata pronunciata condanna.
art. 455 c.p.
Norma richiamata come parte della seconda sentenza irrevocabile, nel quadro dei reati per cui era stata pronunciata condanna.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p., il giudice deve verificare se l'unitarietà del disegno criminoso sia desumibile già dal primo fatto, e non soltanto da una successiva lettura complessiva delle condotte.
- La mera omogeneità delle condotte o la loro collocazione temporale ravvicinata non sono di per sé sufficienti a provare il medesimo disegno criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura del materiale valutativo già apprezzato dal giudice di merito quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
- Il ricorso è inammissibile quando le censure contro la decisione di merito si risolvono in contestazioni manifestamente infondate o nella richiesta di una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.
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