Cassazione Penale, Sentenza n. 48229/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30/04/1992 (omissione di soccorso e violazioni della precedenza) e per lesioni personali colpose (guaribili in 7 giorni). Il ricorrente contestava: 1) l'accertamento del nesso eziologico tra l'urto e le lesioni nonché gli elementi soggettivi delle fattispecie stradali; 2) la mancata declaratoria di estinzione del reato o dell'improcedibilità per remissione tacita della querela e/o per condotta riparatoria; 3) l'eccessività della pena e della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) e, soprattutto, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), argomentando che la Corte territoriale aveva escluso la tenuità basandosi principalmente sulla gravità intrinseca della condotta di fuga e sui precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte delle censure: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa il nesso eziologico tra l'urto e le lesioni e circa gli elementi soggettivi delle fattispecie di cui all'art. 189 cod. strada; ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze relative all'estinzione del reato per condotta riparatoria (la Corte territoriale aveva escluso l'istituto perché l'assicurazione aveva pagato solo i danni materiali) e alla presunta remissione tacita della querela. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen.: la Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità unicamente sulla base della gravità della fuga e dei precedenti penali, senza effettuare la valutazione complessiva richiesta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo). Per questo motivo la sentenza è stata annullata limitatamente al punto che escludeva la non punibilità per particolare tenuità e la vicenda è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio su tale punto. Il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada)
Rilevata la configurabilità delle fattispecie omissive (omissione di fermarsi e di prestare soccorso) e l'integrazione degli elementi soggettivi nella specie, con accertamento della percezione da parte dell'imputato della situazione di danno (comportamento comunicato e fuga). Il nesso eziologico tra l'urto e le lesioni è stato ritenuto congruamente motivato sulla base delle emergenze del pronto soccorso e della compatibilità tra lesioni e dinamica dell'incidente.
art. 131-bis cod. pen.
La Cassazione ha ritenuto violato il principio applicabile: l'istituto della particolare tenuità è cognoscibile per qualunque fattispecie quando ricorrano i presupposti e richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. Non è possibile escludere la tenuità limitandosi a richiamare la gravità della fuga e i precedenti penali.
art. 133 cod. pen.
Richiamato quale parametro per il giudizio di tenuità (art. 133, comma 1: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La Corte precisa che gli elementi personali come precedenti penali rientrano nel comma 2 dell'art. 133 e non devono essere utilizzati per escludere la tenuità ai sensi dell'art. 131-bis, comma 1.
art. 162-ter cod. pen. (menzionato nel testo come possibile causa di estinzione per condotta riparatoria)
La Corte d'appello aveva escluso l'operatività dell'istituto nella specie perché risultava che l'assicurazione aveva corrisposto solo i danni materiali e non i danni alla persona; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura su questo punto, confermando che l'extinctio del reato per condotta riparatoria non può ritenersi sussistente se sono stati riparati solo i danni materiali.
disp. att. art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Utilizzato per la sintetica enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla decisione della Cassazione (modalità procedurale relativa alla motivazione del ricorso).
Massime di principio
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133, comma 1): non è possibile escludere la tenuità con riferimento esclusivo a singoli elementi (es. fuga) o a precedenti penali.
- Nel valutare la tenuità non devono essere considerati elementi personali ricompresi nel comma 2 dell'art. 133 (es. precedenti penali o condizioni personali successive al reato); tali elementi non possono sostituirsi ai criteri materiali indicati dall'art. 133, comma 1.
- Il nesso eziologico tra incidente stradale e lesioni può essere ritenuto provato anche sulla base di un referto medico redatto qualche giorno dopo l'evento, purché la motivazione dimostri la compatibilità fra lesioni e dinamica dell'incidente.
- La mera riparazione dei danni materiali da parte dell'assicurazione non è di per sé idonea a far operare gli istituti di estinzione del reato per condotta riparatoria con riferimento a lesioni personali: per la declaratoria è necessaria la riparazione delle conseguenze rilevanti ai fini penali previste dalla norma.
- La mancata costituzione come parte civile del danneggiato non equivale automaticamente a remissione tacita della querela: la remissione tacita richiede condizioni specifiche (es. mancata comparizione dopo avviso espresso dal giudice) e non si ricava da assenze o comportamenti non chiaramente riconducibili alla volontà di rinunciare alla querela.
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