Sentenza del 24/05/2017 n. 13085 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Ha denunciato la nullità della sentenza per ultrapetizione, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4, e 112 c.p.c., sostenendo che la contribuente non aveva mai eccepito, nel ricorso introduttivo, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nell'atto impositivo. La Corte ha inoltre chiarito che tale obbligo riguardava l'atto impositivo e non l'atto di appello e che, comunque, l'omessa indicazione non comportava di per sé la nullità dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo nulla la sentenza della CTR per avere deciso su una questione non proposta dalla contribuente né rilevabile d'ufficio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente nel merito della pretesa fiscale relativa ai presunti ricavi non dichiarati derivanti dai finanziamenti soci.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi su domande o eccezioni non proposte dalle parti, salvo le questioni rilevabili d'ufficio. La CTR ha violato tale principio decidendo sull'omessa indicazione del responsabile del procedimento, questione mai dedotta dalla contribuente.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento. L'Agenzia ha utilizzato tale motivo per contestare la pronuncia ultrapetitiva della CTR.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Prevede l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria, ma, secondo la decisione, l'omissione non comporta automaticamente la nullità dell'atto impositivo.
Art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
Ha introdotto la nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento limitatamente alle cartelle di pagamento riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.
Art. 52, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevedeva, prima dell'operatività delle Agenzie fiscali, la necessità di una previa autorizzazione per la proposizione dell'appello da parte degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria. La norma non riguarda l'indicazione del responsabile del procedimento nell'atto di appello.
Art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo loro le funzioni precedentemente esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, con conseguente superamento del precedente regime di autorizzazione previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Il giudice tributario non può fondare la decisione su un vizio dell'atto impositivo che il contribuente non abbia dedotto nel ricorso introduttivo, salvo che si tratti di una questione rilevabile d'ufficio.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente la nullità di ogni atto dell'Amministrazione finanziaria: occorre verificare la tipologia dell'atto e la disciplina applicabile ratione temporis.
- La nullità espressamente prevista per la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento non si estende automaticamente agli avvisi di accertamento o ad altri atti impositivi.
- È necessario distinguere tra i requisiti dell'atto impositivo e quelli dell'atto di appello dell'Amministrazione: l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento riferito all'atto impositivo non implica un analogo requisito per l'appello.
- Quando una sentenza di merito decide su una questione estranea al thema decidendum, la pronuncia può essere cassata per ultrapetizione e la causa rinviata al giudice di merito per una nuova decisione.
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