Ordinanza n. 2379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha reiterato l’ordine istruttorio già impartito con l’ordinanza n. 199/2026, onerando l’Amministrazione di fornire evidenza sugli esiti dell’appuntamento del 26 marzo 2026. La causa non è stata definita nel merito ed è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 maggio 2026. Il testo non contiene una regolazione delle spese.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 20296/2025
Esito
La controversia
La persona fisica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 20296/2025. Dal testo dell’ordinanza non emergono né l’atto amministrativo sostanziale originariamente contestato né i motivi specifici dell’appello. Il Consiglio di Stato, richiamata una precedente ordinanza istruttoria n. 199/2026 e considerati i documenti depositati dall’Amministrazione il 18 marzo 2026, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori informazioni sugli esiti dell’appuntamento fissato per il 26 marzo 2026.
Come è indicizzato
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