Cassazione Penale, Sentenza n. 24418/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida (17/12/2021) del provvedimento impositivo del Questore (3/12/2021) per violazione del diritto di difesa: il ricorrente sostiene di aver depositato una memoria difensiva entro il termine di 48 ore (inviata via PEC il 17/12/2021 alle 19:30), ma il GIP ha dichiarato che non è pervenuta e la convalida risulta materialmente depositata il 18/12/2021 alle 7:45, oltre il termine; dunque la memoria non sarebbe stata esaminata
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'efficacia giuridica del provvedimento del giudice decorre dalla certificazione di deposito del cancelliere (qui: 18/12/2021 ore 7:45) e ha accertato che una memoria difensiva era invece stata inviata e pervenuta il 17/12/2021 alle 19:30. La mancata considerazione della memoria depositata entro il termine di legge ha violato il diritto di difesa in senso sostanziale; perciò l'ordinanza di convalida è stata annullata e rinviata per nuovo esame al Tribunale di Palermo in diversa composizione. È stata inoltre sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore del 3/12/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione alla forza di polizia
Norme richiamate
Giurisprudenza sulla decorrenza degli effetti degli atti giudiziari
Sez. 1, n. 37186 del 07/07/2004 (Scognamillo); Sez. 2, n. 19309 del 15/04/2015 (Paregiani); Sez. 3, n. 50785 del 12/06/2019 (Leonardi)
Gli effetti giuridici di un provvedimento giudiziario, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono dalla data di deposito certificata in cancelleria e non dalla data materialmente apposta dal magistrato nel provvedimento
Giurisprudenza sulla necessità di considerare le memorie difensive depositate entro 48 ore
Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020 (Lupo); Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 (Luraschi); Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010 (Vezzoli e altri); Sez. 3, n. 7131 del 03/02/2022 (Colombo)
Se il diffidato deposita memorie entro il termine legale (48 ore), il giudice deve prendere in considerazione quelle deduzioni; l'omissione significativa di ogni riferimento alla memoria costituisce violazione del diritto di difesa e rende nulla la convalida
Termine procedurale per il deposito delle memorie difensive (48 ore)
Il termine di 48 ore per il deposito delle memorie è una garanzia procedurale che va intesa in senso sostanziale: l'atto difensivo prodotto entro tale termine deve essere valutato dal giudice, anche sinteticamente
Massime di principio
- La data di efficacia di un provvedimento giudiziario è quella certificata dal deposito in cancelleria; la data apposta dall'organo giudicante può non coincidere con la decorrenza degli effetti
- Le memorie difensive depositate entro il termine previsto (48 ore dalla notifica) devono essere esaminate e menzionate nella motivazione; l'omissione rilevante configura violazione del diritto di difesa e può determinare l'annullamento della convalida
- La prova del tempestivo deposito via PEC (timestamp) è rilevante e va considerata come elemento probatorio della pervenuta difesa
- In presenza di omissione di valutazione delle deduzioni difensive il rimedio praticabile è l'annullamento con rinvio per nuovo esame in diversa composizione, oltre alla possibile sospensione degli effetti del provvedimento gravante sull'interessato
- Nei casi di provvedimenti impositivi con obblighi concreti (es. obbligo di presentazione), il giudice di legittimità può limitare la sospensione all'effetto più gravoso in attesa del nuovo esame
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