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Ordinanza

Ordinanza n. 3224/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 21/2/2024 con cui la Questura di Milano ha respinto l''istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 9.10.2023; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.3.2025: - del provvedimento nr. prot. -OMISSIS- del 11.12.2024 con il quale il Questore della Provincia di Milano ha confermato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.5.2025: - del provvedimento di revoca del nulla osta relativo alla pratica con codice -OMISSIS-, datato 5.12.2024, con il quale lo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Milano ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202401144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, successivo provvedimento di conferma del rigetto e revoca del nulla osta all'ingresso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Milano del 21 febbraio 2024 relativo all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, proponendo successivamente motivi aggiunti contro il provvedimento dell'11 dicembre 2024 con cui il Questore ha confermato il rigetto all'esito del riesame e contro il provvedimento del 5 dicembre 2024 con cui lo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Milano ha revocato il nulla osta all'ingresso. All'udienza pubblica il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità dei primi motivi aggiunti, depositati il 10 marzo 2025, per difetto di valida procura alle liti. Secondo la questione prospettata, tali motivi aggiunti sarebbero "impropri", perché rivolti contro un nuovo provvedimento adottato dall'amministrazione in esito al riesame; l'adozione del nuovo atto avrebbe reso improcedibile il ricorso introduttivo, relativo a un provvedimento ormai superato. Poiché i motivi aggiunti sono stati proposti sulla base della procura speciale conferita per il ricorso introduttivo, il Collegio ha prospettato la necessità di una nuova e specifica procura, non sussistendo altrimenti un valido rapporto processuale preesistente sul quale innestare l'ulteriore impugnazione. La questione riguarda anche la possibilità di qualificare i motivi aggiunti come impugnazione autonoma.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né si è pronunciato sull'illegittimità dei dinieghi o della revoca del nulla osta. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità dei primi motivi aggiunti per difetto di valida procura alle liti. Ha assegnato alle parti sette giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione, riservando ogni decisione all'esito e senza fissare una nuova udienza pubblica. È stata inoltre disposta la secretazione delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Rilevato che è doveroso sottoporre tale questione al pieno contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a.

    Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Consente l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti di tutela dei dati personali in relazione all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità o altra questione decisiva, deve sottoporla al pieno contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di decidere.
  • Se l'amministrazione, in sede di riesame, adotta un nuovo provvedimento che supera quello originariamente impugnato, il ricorso introduttivo può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; l'impugnazione del nuovo atto mediante motivi aggiunti può richiedere una procura speciale distinta quando non sia configurabile come prosecuzione di un valido rapporto processuale preesistente.
  • Motivi aggiunti rivolti contro un nuovo provvedimento sostitutivo o confermativo adottato all'esito del riesame non possono essere automaticamente considerati ammissibili sulla base della procura conferita per l'originario ricorso: occorre verificare se la procura consenta di qualificare l'atto come impugnazione autonoma oppure se sia necessaria una nuova procura speciale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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