Cassazione Civile, Ordinanza n. 23406/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, da parte dei ricorrenti, di una porzione di fondo rustico già oggetto di un precedente frazionamento, e dalla successiva vendita di ulteriori porzioni del medesimo compendio ai resistenti. In occasione di opere edilizie realizzate nel 2002 dai ricorrenti, insorgeva disputa sulla corretta linea di confine tra i fondi: i resistenti agivano sostenendo l’incertezza del confine e chiedendo il regolamento di confini, il rilascio dell’area asseritamente occupata e la demolizione delle opere in violazione delle distanze legali; veniva proposta anche una domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e la Corte d’appello confermava, facendo prevalere il più recente frazionamento catastale e ritenendo provato lo sconfinamento e la violazione delle distanze. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) errata qualificazione della domanda come regolamento di confini ex art. 950 c.c. anziché rivendica ex art. 948 c.c., con conseguente diverso regime probatorio; 2) insussistenza dei presupposti dell’actio finium regundorum, esistenza di un confine di fatto, omessa valutazione comparativa dei titoli e inaffidabilità dei dati catastali/frazionamenti; 3) mancata ammissione di prova testimoniale sui paletti e sulla recinzione; 4) mancata applicazione dell’art. 2058 c.c., poiché la demolizione totale del fabbricato sarebbe stata eccessivamente onerosa e non proporzionata; 5) erronea liquidazione delle spese, sia perché la riconvenzionale non doveva sommarsi alla domanda principale, sia perché la causa avrebbe avuto valore indeterminabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo corretta la qualificazione della domanda come regolamento di confini, corretta la valorizzazione dei titoli e dei frazionamenti alla luce della CTU e non sindacabile in sede di legittimità la valutazione delle prove; ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 2058 c.c. alle azioni reali e confermato che la scelta del rimedio appartiene al titolare del diritto leso. È stato invece accolto il quinto motivo limitatamente alle spese, perché la Corte d’appello aveva errato nel criterio di liquidazione considerando il cumulo della domanda principale e della riconvenzionale in modo non corretto. La sentenza è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione per rideterminare le spese di lite secondo il principio indicato.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
nel regolamento di confini, quando il confine è incerto, ciascun proprietario può chiedere l’accertamento giudiziale; è ammesso il ricorso ai mezzi sussidiari di prova, incluse le mappe catastali, se titoli e altre prove non offrono certezza
art. 948 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la domanda dovesse qualificarsi come rivendicazione, ma la Corte ha escluso la riqualificazione perché il thema decidendum era l’incertezza del confine e non il conflitto di titoli di proprietà
art. 2697 c.c.
evocato dai ricorrenti sul regime dell’onere probatorio; la Corte ha ribadito che, nel regolamento di confini, le posizioni delle parti sono sostanzialmente paritarie e non opera il criterio tipico della rivendica
art. 113 c.p.c.
richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente la domanda secondo i fatti allegati, nel rispetto del chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ribadito i limiti stringenti del sindacato di legittimità
art. 176 c.p.c.
invocato insieme ad altre norme processuali per denunciare la mancata ammissione della prova testimoniale
art. 177 c.p.c.
invocato insieme ad altre norme processuali per denunciare la mancata ammissione della prova testimoniale
art. 112 c.p.c.
richiamato per sostenere una pretesa omessa pronuncia sulla prova testimoniale
art. 184 c.p.c.
richiamato per la gestione dell’istruzione probatoria
art. 2058 c.c.
escluso come rimedio applicabile ai diritti reali azionati dal proprietario, salvo che sia lo stesso danneggiato a chiedere la tutela per equivalente
art. 2933 c.c.
richiamato per escludere che il limite all’esecuzione in forma specifica operi in controversie su interessi privati; la norma riguarda le cose insostituibili di eccezionale importanza attinenti alle fonti di produzione e distribuzione della ricchezza
art. 10 c.p.c.
richiamato ai fini del valore della causa e della liquidazione delle spese
D.M. n. 55/2014
richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi professionali
Massime di principio
- Nell’azione di regolamento di confini la domanda va qualificata in base al contenuto sostanziale della pretesa: se il tema è l’incertezza della linea di separazione tra fondi limitrofi, e non il conflitto tra titoli di proprietà sul medesimo bene, la domanda resta soggetta all’art. 950 c.c. e non si converte in rivendica.
- Nel regolamento di confini il giudice deve partire dai titoli di acquisto e dai dati in essi contenuti; solo se tali elementi non consentono di individuare con certezza la linea di confine, può ricorrere in via sussidiaria ad altri mezzi di prova, comprese le risultanze catastali e peritali.
- Se il confine di fatto non risulta provato, il giudice può valorizzare le mappe catastali e i frazionamenti iscritti in catasto come strumento sussidiario di ricostruzione del confine.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: l’apprezzamento dell’attendibilità delle prove e la scelta tra diverse risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito.
- L’omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, realmente discusso e trascurato; non basta censurare la sufficienza o la persuasività della motivazione né l’omessa analisi di singoli elementi istruttori.
- L’art. 2058 c.c. non si applica, in via generale, alle azioni a tutela dei diritti reali, perché il titolare del diritto assoluto sceglie il rimedio per la reintegrazione o il risarcimento; resta salvo il caso in cui chieda egli stesso il risarcimento per equivalente.
- Nella liquidazione delle spese, la domanda riconvenzionale non si somma automaticamente alla domanda principale, ma può rilevare ai fini dell’aumento dello scaglione o dell’adozione del criterio del valore effettivo della controversia quando ampli il thema decidendum e l’attività difensiva necessaria.
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