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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava che la Corte d'appello non aveva motivato sulla richiesta, formulata con "motivi nuovi" depositati il 10/09/2025, di sostituzione della pena pecuniaria (ammenda di euro 120) con la pena del lavoro di pubblica utilità. Il ricorso per cassazione deduceva omessa motivazione e violazione di norme sul regime delle pene sostitutive e sulle modalità di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la richiesta di sostituzione fosse formulata in termini generici e privi degli elementi di supporto richiesti (violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p.) e, soprattutto, che la legge non consente la sostituzione di una pena pecuniaria con una pena sostitutiva breve: il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 20-bis c.p. e dalle norme collegate (legge n. 689/1981, art. 53) riguarda esclusivamente le pene detentive brevi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (resta confermata nella sostanza la decisione impugnata che aveva già confermato l'ammenda di euro 120).

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    "Pene sostitutive delle pene detentive brevi"

    Il giudice della cognizione può sostituire pene detentive brevi con le pene sostitutive previste dall'art. 20-bis; la disposizione, secondo la Corte, si applica esclusivamente alle pene detentive (reclusione o arresto) e non alle pene pecuniarie

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    "il giudice ... quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; ... entro il limite di tre anni ... con il lavoro di pubblica utilità; ... entro il limite di un anno ... con la pena pecuniaria"

    La norma è stata interpretata in correlazione con l'art. 20-bis: la sostituzione riguarda la pena detentiva determinata in determinati limiti temporali; ciò esclude la possibilità di sostituire una pena pecuniaria già inflitta con una pena sostitutiva breve

  • artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Tali disposizioni impongono che le deduzioni e le richieste in appello siano specifiche e supportate: la Corte ha ritenuto la richiesta di sostituzione generica e priva degli elementi di fatto e diritto necessari, il che ne determina l'originaria inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    "versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende"

    La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • art. 131-bis cod. pen. (richiamato nel ricorso)

    Richiamato dal ricorrente ma non decisivo nella motivazione della Cassazione; la sentenza non sviluppa un'interpretazione rilevante di questa norma nel merito della questione sulla sostituzione della pena pecuniaria

Massime di principio

  • La possibilità di sostituire una pena con una delle "pene sostitutive brevi" prevista dall'art. 20-bis cod. pen. riguarda esclusivamente pene detentive (reclusione o arresto) e non le pene pecuniarie; non è dunque possibile chiedere la trasformazione di una ammenda già inflitta in lavoro di pubblica utilità sulla base di tale disciplina
  • Le richieste di sostituzione della pena formulate in appello devono essere specifiche e corredate degli elementi di fatto e di diritto che le fondano; deduzioni generiche possono essere ritenute inammissibili ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Se la parte introduce motivi nuovi o richieste in vista dell'udienza (PDP), è necessario che tali richieste siano tempestive ma anche sufficientemente dettagliate: la tempestività da sola non tutela dall'inammissibilità se manca la specificazione degli elementi a sostegno
  • In cassazione, i ricorsi che lamentano solo omessa motivazione su richieste genericamente formulate in appello hanno scarse possibilità di accoglimento; è essenziale documentare in primo grado e in appello le circostanze che giustificano la sostituzione della pena
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che non ricorrano gli elementi per esenzione o attenuazione

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