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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05390/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di cessione volontaria di un terreno intervenuto tra l’ente proprietario del bene e il Comune acquirente, con la partecipazione di un soggetto che assumeva di essere concessionario e possessore di buona fede e titolare del diritto all’indennità prevista da una convenzione del 1964. I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento/nullità dell’atto di cessione, deducendo in primo grado e poi in appello l’assenza o il vizio del consenso del soggetto intervenuto, l’errata identificazione del bene e la mancata conformità catastale, oltre alla violazione della disciplina espropriativa e dei principi della sentenza n. 181/2000 della Corte costituzionale. Avevano inoltre chiesto il risarcimento dei danni per il comportamento asseritamente lesivo tenuto dal Comune, anche in relazione alla perdita di un terreno in altra località con annessi agricoli. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: vizio di motivazione della sentenza di primo e secondo grado; nullità della cessione per errata identificazione del bene e per mancanza di conformità catastale; nullità per violazione del d.P.R. 327/2001 e dei principi costituzionali richiamati; diritto al risarcimento dei danni negato dalla Corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha ritenuto il ricorso improcedibile per tardivo deposito ex art. 369 c.p.c.: il ricorso risultava depositato oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti intimate. La Corte ha anche rilevato che la dichiarazione di improcedibilità era conforme alla proposta di definizione accelerata e ha quindi applicato le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti, di una somma equitativa a favore delle controparti, di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorso deve essere depositato nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro cui è proposto; il superamento di tale termine comporta improcedibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    l’istanza di decisione dopo proposta di definizione accelerata non impedisce l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie quando la decisione finale è conforme alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    nei casi di conformità tra proposta e decisione, la Corte applica la condanna equitativa in favore della controparte e quella ulteriore in favore della Cassa delle ammende anche in assenza di attività difensiva degli intimati, avendo tali misure funzione deterrente e sanzionatoria.

  • art. 96 c.p.c.

    prevede il pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte quando ricorrono i presupposti indicati dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    prevede il pagamento di una ulteriore somma, non inferiore a 500 euro e non superiore a 5.000 euro, in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla norma.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    quando il ricorso è definito in senso sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha inserito il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1150 c.c.

    richiamato nella fattispecie come criterio per la liquidazione dell’indennità riconosciuta al soggetto intervenuto nell’atto di cessione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il deposito avviene oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle controparti, anche se il ricorrente effettua un successivo deposito telematico o ne dia diversa lettura difensiva.
  • Quando la decisione della Corte coincide con la proposta di definizione accelerata e il ricorrente ha chiesto la decisione, possono essere applicate le sanzioni dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. anche se gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
  • Le misure di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. hanno funzione insieme deterrente e sanzionatoria nei confronti di impugnazioni/processi meramente defatigatori.
  • In presenza di improcedibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente alle spese di lite e dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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