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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2646/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Torino che ha respinto l'appello avverso i decreti del Tribunale di Torino (12 e 18 giugno 2024). Il ricorrente chiedeva autorizzazione ad allontanarsi dal comune di dimora per ragioni lavorative oltre la provincia di Asti (in particolare per recarsi nel comune/provincia di Alessandria e in altre province piemontesi) per svolgere attività di raccolta materiali ferrosi per una cooperativa. Denuncia violazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. n.159/2011 e vizio di motivazione (apparente, con travisamento dei fatti). Il pubblico ministero in Cassazione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato il provvedimento impugnato. Ha richiamato l'interpretazione dell'art. 12 d.lgs. n.159/2011 come norma da interpretare restrittivamente (autorizzazioni extracomunali previste per "gravi e comprovati motivi di salute" o di famiglia), pur richiamando giurisprudenza che ammette deroghe per lavoro solo se sussistono "gravi e comprovati motivi" che rendono assolutamente necessario l'allontanamento. La Corte ha rilevato un errore della Corte territoriale nella parte in cui aveva richiesto la dimostrazione di una riduzione della pericolosità sociale (non richiesta dall'art.11 per le autorizzazioni ai sensi dell'art.12), ma ha ritenuto la motivazione non apparente: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego alla luce della concreta pericolosità dell'istante e del suo coinvolgimento in azioni predatorie anche nel territorio della provincia di Alessandria. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 11, d.lgs. n.159/2011

    "Esecuzione 1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione. 2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura..."

    Disciplina la revoca o la modifica della misura di prevenzione; richiede la cessazione o la mutazione delle cause che l'hanno determinata. La revoca/modifica tende ad avere carattere di tendenziale definitività e può avvenire ex nunc (normalmente) o, in presenza di "elementi nuovi", anche con effetti più ampi; non è la norma ordinaria per autorizzazioni temporanee previste dall'art.12.

  • art. 12, d.lgs. n.159/2011

    "Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale. 1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto. 2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5..."

    Norma da interpretare restrittivamente: originariamente prevista per salute e famiglia. Tuttavia, giurisprudenza di legittimità ha ammesso deroga per esigenze lavorative solo in casi eccezionali quando sussistono "gravi e comprovati" motivi che rendono assolutamente necessario l'allontanamento; tali richieste vanno valutate con accertamenti rigorosi sulla necessità, opportunità, natura del lavoro e rischi per la sicurezza pubblica.

  • art. 616 c.p.p. (richiamato per le spese)

    Norma procedurale che autorizza la condanna alle spese nel procedimento di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di soggiorno coatto per motivi lavorativi deve essere inquadrata, di norma, nell'art.12 d.lgs. n.159/2011 e richiede la prova di "gravi e comprovati" motivi che rendano assolutamente necessario l'allontanamento.
  • L'art.12 è tradizionalmente interpretato in senso restrittivo (salute e famiglia), ma la giurisprudenza ammette deroghe per lavoro solo se la necessità è urgente, assoluta e documentata; non è sufficiente una generica esigenza di impiego.
  • Se si chiede autorizzazione per lavoro, allegare documentazione comprovante: contratto o offerta vincolante, ubicazione precisa del luogo di lavoro, turni/tempi che rendono impossibile la prestazione senza l'autorizzazione, misure di controllo e limitazione dell'allontanamento.
  • La valutazione giudiziale comprende anche l'esame della pericolosità sociale dell'interessato e della compatibilità del lavoro richiesto con le esigenze di sicurezza pubblica; pregresse condotte criminose rilevanti possono giustificare il diniego.
  • La domanda di modifica permanente della misura (art.11) è diversa dalla richiesta di autorizzazione temporanea (art.12): per ottenere la modifica/revoca ai sensi dell'art.11 occorrono elementi idonei a dimostrare la cessazione o la significativa diminuzione della pericolosità.
  • Se il giudice territoriale richiede elementi non pertinenti (es. dimostrazione di riduzione della pericolosità per una semplice autorizzazione ai sensi dell'art.12) ciò può costituire un errore di diritto, ma non sempre determina l'annullamento se la motivazione di diniego è altrimenti congrua e logicamente fondata.

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