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Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione giudiziale, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.

Giustizia amministrativa202500625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: eventuale diniego o mancato riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente ricalcolo dell'indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. La controversia riguardava, in particolare, l'applicabilità del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia cessati dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e il rilievo del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha precisato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente disposizione nella formulazione originaria, sicché non opera la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia e prevede un termine per la domanda di collocamento a riposo che non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente disposizione sostituita e, pertanto, non comporta la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non produce la reviviscenza della disposizione anteriormente sostituita.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata sulla questione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non incide sulla determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita e non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L'abrogazione di una disposizione che aveva sostituito una norma previgente non determina, in assenza di una specifica previsione, la reviviscenza della norma originariamente sostituita; pertanto, non può essere reintrodotta la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza è funzionale alla decorrenza del pensionamento e non costituisce un termine decadenziale per il riconoscimento del beneficio economico.
  • In presenza di giurisprudenza consolidata sulla questione controversa, il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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