Cassazione Civile, Ordinanza n. 05973/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona fisica aveva agito innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche chiedendo la condanna del Ministero al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto avvenuta nell'aprile 1992, assumendo che l'evento fosse ricollegabile a fatti integranti il reato di inondazione colposa e, quindi, a carenze progettuali e manutentive di opere idrauliche riconducibili a un dipendente ministeriale. Il Ministero aveva eccepito la prescrizione del diritto. Il TRAP aveva respinto la domanda ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. e facendo decorrere tale termine dal rinvio a giudizio dell'ingegnere che aveva curato progetto e direzione dei lavori, risalente al 21.12.2000, con conseguente maturazione della prescrizione prima della diffida del 20.3.2015. Il TSAP aveva rigettato l'appello ritenendolo in parte generico ex art. 342 c.p.c. e, comunque, infondato, affermando che la danneggiata non aveva provato una diversa data di conoscibilità dell'evento e che la prescrizione era comunque maturata anche prendendo come dies a quo la data del rinvio a giudizio o, in via subordinata, la sentenza penale di primo grado. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., lamentando che l'appello era stato erroneamente ritenuto generico nonostante avesse indicato il 2008 come momento in cui sarebbe divenuta conoscibile la pretesa risarcitoria e il 2015 come data della diffida; 2) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe liquidato apoditticamente la questione della decorrenza della prescrizione; 3) falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 2697, comma 2, c.c., sostenendo che la decorrenza doveva essere ancorata al momento in cui il danneggiato aveva o avrebbe potuto avere, con ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al comportamento del terzo, conoscenza che, secondo la ricorrente, si sarebbe avuta solo con la sentenza penale del 2008 della Corte di Appello di Perugia, e che spettava al Ministero allegare e provare una più precoce conoscibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbito il primo motivo, perché la sentenza impugnata non si era limitata a dichiarare inammissibili i motivi d'appello, ma aveva comunque esaminato e respinto nel merito la questione della prescrizione. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che la motivazione del TSAP, pur sintetica, era sufficiente perché indicava chiaramente le ragioni della ritenuta maturazione della prescrizione, facendo riferimento al rinvio a giudizio dell'ingegnere coinvolto o, al più tardi, alla sentenza penale di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la ricorrente non aveva individuato un vero errore di sussunzione o un vizio di motivazione, ma aveva solo proposto una diversa lettura di merito per spostare in avanti la decorrenza della prescrizione al 2008/2009. La Corte ha ribadito che, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere con l'ordinaria diligenza sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al fatto del terzo; ha altresì precisato che l'accertamento del dies a quo è di fatto e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da errori di diritto. In applicazione di tali principi, la Corte ha confermato la valutazione di merito che aveva ritenuto conoscibile già nel 2000 o nel 2003 la riferibilità dei danni alle carenze idrauliche connesse alla condotta dell'ingegnere e, quindi, la responsabilità ministeriale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2947, comma 3, c.c.
termine di prescrizione decennale
nel caso di danni derivanti da fatto integranti reato, il termine di prescrizione applicabile è quello più lungo previsto per il reato rilevante alla data dei fatti.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando il danneggiato abbia o possa avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al comportamento del terzo.
art. 2697 c.c.
la ricorrente invocava l'onere probatorio a carico dell'eccepiente; la Corte ha però valorizzato la natura di accertamento di fatto della decorrenza della prescrizione e ha escluso un errore di diritto nella valutazione di merito.
art. 342 c.p.c.
l'appello deve contenere motivi specifici; tuttavia, nel caso deciso, la questione era comunque stata esaminata nel merito, sicché l'eventuale genericità non era decisiva.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione non era mancante o apparente, poiché il giudice di merito aveva esplicitato, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di sufficienza della motivazione; la Corte ha escluso la violazione del canone motivazionale.
art. 360 c.p.c.
i vizi dedotti sono stati scrutinati nei limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha distinto tra errore di sussunzione, nullità della sentenza e vizio motivazionale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno alla condotta di un terzo, e non nella mera percezione dell'evento dannoso.
- L'accertamento della decorrenza della prescrizione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da errori di diritto o da veri vizi di sussunzione.
- Quando il giudice di merito individua elementi fattuali idonei a rendere conoscibile la rapportabilità causale del danno, la censura in cassazione non può risolversi in una diversa ricostruzione del merito, ma deve individuare specifici errori di diritto nella sussunzione o nella motivazione.
- Una motivazione sintetica non è apparente se consente di comprendere le ragioni della decisione e di articolare una critica specifica in sede di impugnazione.
- L'eventuale genericità di singoli motivi di appello può restare irrilevante se il giudice di merito esamina comunque la questione nel merito e ne conferma il rigetto.
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