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Sentenza

Sentenza n. 1025/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'accertamento - del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22 maggio 2025 e dell'obbligo della Questura di Firenze di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22 maggio 2025 con assicurata Poste Italiane 055997076617.

Giustizia amministrativa202600383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22 maggio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento del silenzio-inadempimento della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno, deducendo che, a fronte della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22 maggio 2025, era decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha chiesto anche la condanna delle amministrazioni all'adozione di un provvedimento espresso.

La decisione

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché era stato convocato per la consegna del permesso di soggiorno, medio tempore emesso. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nonostante l'improcedibilità, ha posto le spese a carico solidale delle amministrazioni resistenti applicando il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo pertanto che l'amministrazione dovesse rifondere al ricorrente euro 2.000, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    termine di novanta giorni

    Il ricorrente lo ha invocato quale termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il TAR lo ha applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa del sopravvenuto difetto di interesse, determinato dall'emissione del permesso di soggiorno nelle more del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta improcedibilità del ricorso per silenzio non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando, alla luce della condotta procedimentale e dell'esito sostanziale, essa avrebbe presumibilmente perso il giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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