Sentenza n. 1025/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'accertamento - del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22 maggio 2025 e dell'obbligo della Questura di Firenze di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22 maggio 2025 con assicurata Poste Italiane 055997076617.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22 maggio 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento del silenzio-inadempimento della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno, deducendo che, a fronte della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 22 maggio 2025, era decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha chiesto anche la condanna delle amministrazioni all'adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché era stato convocato per la consegna del permesso di soggiorno, medio tempore emesso. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nonostante l'improcedibilità, ha posto le spese a carico solidale delle amministrazioni resistenti applicando il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo pertanto che l'amministrazione dovesse rifondere al ricorrente euro 2.000, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
termine di novanta giorni
Il ricorrente lo ha invocato quale termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il TAR lo ha applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa del sopravvenuto difetto di interesse, determinato dall'emissione del permesso di soggiorno nelle more del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso per silenzio non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando, alla luce della condotta procedimentale e dell'esito sostanziale, essa avrebbe presumibilmente perso il giudizio.
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