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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31284/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 800.000 disposto nei confronti dell'indagato rispetto al reato di truffa (capo C). Il ricorrente ha dedotto che il sequestro sarebbe stato disposto in relazione a un reato ormai prescritto, sostenendo che le ultime disposizioni patrimoniali contestate risalivano al 2009 e che le operazioni del 2016 riconducibili alla famiglia Pittarello erano in realtà mere richieste di rimborso e non nuovi atti di disposizione patrimoniale; ha inoltre richiamato l'irretroattività della confisca senza condanna definitiva e osservazioni sulla natura della misura adottata ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione sia ammissibile soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.; il ricorrente ha in realtà impugnato valutazioni di fatto e di motivazione non viziate da illegittimità di diritto. Il Tribunale del riesame era correttamente pervenuto alla conclusione che il termine di prescrizione per la truffa è di sei anni e che, trattandosi di reato continuato, il termine decorre da ciascun episodio; ha inoltre valutato che le operazioni del 2016 costituivano atti di disposizione patrimoniale (reinvestimento tramite mandato fiduciario) e non semplici rimborsi, sicché non era decorso il termine prescrizionale per le sottoscrizioni del 2016 per complessivi euro 800.000. Conseguentemente il sequestro è stato ritenuto fondato. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    La misura reale è stata adottata ai fini della confisca diretta e facoltativa; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente inquadrato la finalità del sequestro rispetto alla confisca arrivando a valutare la sussistenza del fumus dell'aggravio patrimoniale collegabile al reato.

  • art. 157 cod. pen.

    Il termine di prescrizione per la truffa semplice è di sei anni; trattandosi di reato continuato il termine decorre da ciascun episodio, per cui la decorrenza non è automaticamente anteriore per tutte le fattispecie contestate.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato di truffa; la decisione applica i criteri sul momento consumativo del reato (quando si realizza il pregiudizio patrimoniale) per calcolare la prescrizione.

  • art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen.

    Richiamata come eccezione alla regola generale che la confisca diretta postula la condanna: la Corte ricorda l'esistenza di possibili ipotesi eccezionali, ma non si è pronunciata in senso impeditivo del sequestro preventivo fondato su elementi probatori ritenuti sufficienti.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limite della cognizione della Corte di cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso per cassazione avverso tali provvedimenti è consentito solo per vizio di legge; deduzioni che impugnano valutazioni di fatto o la motivazione non costituiscono profili reclamabili in questa sede.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa, l'obbligo di pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende); applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato nel procedimento per la presentazione della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale; qui utilizzato come riferimento procedurale per la produzione della requisitoria in udienza camerale.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008)

    Richiamata per affermare che nel vizio di legge ai fini del ricorso per cassazione sono ricomprese anche gli errores in iudicando o in procedendo e le carenze motivazionali così radicali da rendere incomprensibile l'iter logico del giudice; la Corte ha ritenuto che nel caso non sussistessero tali vizi.

Massime di principio

  • Avverso provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per questioni di diritto (art. 325 c.p.p.): non sono sindacabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto o la scelta motivazionale priva di un profilo di illegittimità giuridica.
  • Nel calcolo della prescrizione per reati continuati (es. truffa continuata) il termine decorre per ciascun episodio dal momento in cui si è verificato il danno patrimoniale, non necessariamente dalla prima condotta contestata.
  • Per distinguere tra un 'atto di disposizione patrimoniale' e una 'richiesta di rimborso' occorre valutare la sostanza dell'operazione (se il denaro è reinvestito o effettivamente restituito); questa valutazione è tipicamente di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio di legge.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321 c.p.p.) richiede un concreto nesso tra i beni e l'attività delittuosa emerso dagli elementi istruttori; l'esistenza di indizi idonei a collegare le somme al reato giustifica la misura cautelare reale.
  • Chi propone ricorso per cassazione rischia sanzioni (condanna alle spese e somma alla Cassa delle ammende) se il ricorso è inammissibile per colpa: valutare attentamente la fattibilità giuridica prima di impugnare provvedimenti cautelari reali.
  • Le censure fondate esclusivamente su una diversa lettura della motivazione o dei fatti devono essere proposte nei rimedi appropriati (es. motivi incidentali o in fase di merito), non mediante ricorso per cassazione ove manchi un chiaro profilo di illegittimità di diritto.

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