Sentenza n. 404/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) l’atto n. 17/2026 dell’08.04.2026, con cui il R.U.P. di Sviluppo Italia Molise S.p.A. ha disposto la non ammissione alle agevolazioni del progetto denominato "LifeData Net" (Codice Candidatura: RS_012), presentato dalla ricorrente a valere sul Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027 – Priorità 1, Obiettivo specifico RS01.1, Azione 1.1.1, recante “Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e innovazione – ivi inclusi quelli incentrati sull’economia circolare – nelle imprese – Avviso pubblico per Aiuti alle imprese a progetti di Ricerca e Sviluppo – I Edizione”; 2) l’allegato verbale e la relazione istruttoria finale datato 08.04.2026, richiamata come parte integrante del provvedimento di diniego; 3) la relativa nota di accompagnamento prot. n. 224/2026 dell’08.04.2024; 4) la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ex art. 10-bis legge n. 241/1990, prot. n. 242 del 04.03.2026; 5) ove necessario, la nota di richiesta di integrazioni, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b), legge n. 241/1990 prot. n. 155/2026 del 09.02.2026; 6) ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione di valutazione, le check-list istruttorie nonché, ove e in quanto necessario, l’Avviso pubblico approvato e pubblicato con disposizione RUP n. 18/2025, tutti nella parte in cui comportano la non ammissione della ricorrente alle agevolazioni di che trattasi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di ammissione alle agevolazioni per il progetto di ricerca e sviluppo “LifeData Net”, unitamente alla relazione istruttoria finale e agli atti procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, capofila di un’ATS con un organismo di ricerca, aveva presentato l’8 luglio 2025 una domanda per un progetto di piattaforma cloud federata destinata all’archiviazione, condivisione e refertazione strutturata di dati e immagini diagnostiche. Il budget complessivo era di € 1.665.000,00 e il contributo richiesto di circa € 1.185.450,00. Dopo una richiesta di soccorso istruttorio per correggere disallineamenti e incongruenze formali nelle tabelle economiche, la società ha prodotto chiarimenti e tabelle riformulate mantenendo invariati budget e riparto tra partner. La domanda è stata poi esclusa con disposizione del RUP n. 17 dell’8 aprile 2026, per il punteggio di 43, inferiore alla soglia di 57, sulla base della valutazione negativa dei criteri di merito. La ricorrente ha dedotto: (1) violazione della legge n. 241/1990, della lex specialis e dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, oltre a travisamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà, per avere l’amministrazione prima accettato le tabelle integrative ai fini delle fasi di ricevibilità e ammissibilità e poi trattato elementi analoghi come modifiche progettuali inammissibili; (2) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per non avere considerato le controdeduzioni e i chiarimenti tecnici, qualificandoli indiscriminatamente come integrazioni postume; (3) illogicità e violazione dei criteri dell’Avviso nell’attribuzione dei punteggi per competenze dell’ATS e fattibilità tecnica, anche per avere introdotto un requisito di corrispondenza tra specializzazione clinica del partner e focus del progetto non previsto dal bando; (4) travisamento e difetto di istruttoria sulla sostenibilità economico-finanziaria, inclusa l’erronea qualificazione dei crediti d’imposta per R&S come contributi non giustificati e del prospetto dei flussi di cassa come conto economico; (5) difetto di motivazione e mancata valutazione degli elementi relativi a innovazione, ricadute industriali, KPI, privacy e cybersecurity; (6) violazione delle regole sul soccorso istruttorio e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. Le amministrazioni e l’ATS interveniente hanno eccepito l’inammissibilità e chiesto il rigetto. È stata inoltre sollevata l’eccezione di omessa notifica al controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato: alla data di notifica del ricorso, l’ATS interveniente non era ancora stata ammessa al finanziamento e non aveva conseguito una posizione qualificata alla conservazione del diniego; inoltre, l’intervento ad opponendum ha comunque consentito il pieno contraddittorio. Il ricorso è stato accolto nel merito. Il giudice ha distinto il soccorso istruttorio dalla partecipazione ex art. 10-bis: il primo riguardava la regolarizzazione di incongruenze formali nelle tabelle, senza mutamento del budget o della struttura del progetto, ed era stato ritenuto idoneo dall’amministrazione per ammettere la candidatura alle fasi successive. È quindi contraddittorio accettare la documentazione per superare ricevibilità e ammissibilità e poi disconoscerla nella valutazione di merito come modifica inammissibile. Anche le controdeduzioni ex art. 10-bis, che chiarivano elementi già contenuti o desumibili dalla proposta, non potevano essere escluse in blocco: l’amministrazione doveva distinguere i chiarimenti ammissibili dalle modifiche sostanziali che alterassero identità, struttura, obiettivi o costi del progetto, e motivare adeguatamente la valutazione delle osservazioni. I giudizi tecnici risultavano inoltre viziati da travisamento dei fatti, illogicità e difetto di istruttoria: tra l’altro, erano stati contestati standard di interoperabilità descritti nella documentazione originaria, erano state introdotte valutazioni non previste dall’Avviso sulla corrispondenza tra specializzazione clinica del partner e progetto, e il prospetto triennale dei flussi di cassa era stato qualificato erroneamente. Il sindacato del giudice non ha sostituito la valutazione tecnica amministrativa, ma ha rilevato vizi macroscopici nei presupposti e nell’istruttoria. La sentenza ha annullato in parte qua gli atti impugnati, imponendo il riesame del progetto e lasciando all’amministrazione la valutazione dell’eventuale ammissione al finanziamento, nei limiti delle risorse della procedura a sportello. Le spese sono state compensate per la novità del caso.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La nota di soccorso istruttorio prot. 155 del 9 febbraio 2026 è stata emanata da Sviluppo Italia Molise S.p.A. per richiedere la regolarizzazione di disallineamenti formali nelle tabelle di spesa e per sanare incongruenze redazionali tra voci del piano economico che non alterano i totali strutturali del progetto (poiché il budget complessivo restava invariato a € 1.665.000,00).
Il soccorso istruttorio è utilizzabile per regolarizzare incongruenze formali e redazionali che non modificano in modo sostanziale la domanda, i suoi costi complessivi o la struttura progettuale.
art. 10-bis l. 241/1990
La corretta distinzione non è tra “documento già prodotto” e “documento prodotto con le controdeduzioni”, ma tra il documento che contenga un chiarimento (o l’esplicitazione di elementi già contenuti o desumibili dalla domanda originaria che è chiaramente ammissibile) e il documento che invece comporti una modifica sostanziale del contenuto della domanda, tale da alterarne identità, struttura, obiettivi e costi complessivi.
Le osservazioni e i documenti presentati in risposta al preavviso di rigetto possono chiarire o esplicitare elementi già presenti o desumibili dalla domanda. Sono invece inammissibili quando determinano una modifica sostanziale dell’identità, della struttura, degli obiettivi o dei costi complessivi della proposta.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È evidente, dunque, che l’Amministrazione procedente non possa utilizzare la documentazione integrativa per superare la fase di ammissibilità e poi disconoscerla nella fase successiva (della valutazione di merito), addebitando alla ricorrente le medesime carenze che aveva ritenuto sanate, come invece è avvenuto.
I doveri di buona fede e collaborazione impediscono all’amministrazione di considerare regolarizzata una documentazione per ammettere la domanda alle fasi successive e di disconoscerla poi, senza coerenza, imputando al richiedente le carenze che aveva ritenuto sanate.
art. 20 dell’Avviso pubblico
L’Amministrazione ha espresso una valutazione, con relativa attribuzione del punteggio, senza tener conto delle controdeduzioni e dalla documentazione prodotta a supporto dalla ricorrente (salvo a esprimere un separato giudizio sulle controdeduzioni).
La valutazione di merito e l’attribuzione dei punteggi devono considerare le osservazioni procedimentali ammissibili; non è sufficiente escluderle in blocco come integrazioni postume e valutarle separatamente, senza motivare adeguatamente il loro mancato rilievo.
art. 5, comma 3, d.lgs. 123/1998
Considerato, inoltre, che si tratta di una procedura valutativa “a sportello”, come previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 123/1998 (prevedente una dotazione finanziaria pari ad € 7.000.000,00 e chiusura dello sportello, all’eventuale esaurimento delle risorse disponibili) non è neppure provato che l’interveniente società sia davvero una controinteressata sostanziale (né che la ricorrente abbia interesse a impugnare, con motivi aggiunti, il provvedimento di ammissione in favore di 110 Laude S.r.l., cioè la disposizione RUP n. 53/2026), poiché non è affatto escluso, anzi è oltremodo plausibile che nel finanziamento dell’Azione 1.1.1 residuino risorse disponibili per entrambe (ricorrente e interveniente).
Nella procedura a sportello l’eventuale pregiudizio per un altro richiedente dipende anche dall’esaurimento delle risorse disponibili; in assenza di prova che il finanziamento di una domanda escluda quello dell’altra, non è dimostrata la sussistenza di un controinteressato sostanziale.
Massime di principio
- Il soccorso istruttorio può sanare irregolarità formali, refusi e incongruenze documentali, purché non copra una carenza sostanziale dei requisiti né determini una modifica sostanziale della domanda. La riformulazione di tabelle che rende coerenti dati già rappresentati, mantenendo invariati budget complessivo e struttura del progetto, non costituisce di per sé una modifica postuma inammissibile.
- L’amministrazione non può utilizzare la documentazione integrativa per ammettere una candidatura alle successive fasi procedimentali e poi disconoscerla nella valutazione di merito, imputando al richiedente le stesse carenze che aveva considerato sanate: una simile incoerenza integra contraddittorietà procedimentale.
- Nel contraddittorio ex art. 10-bis l. 241/1990 sono ammissibili i chiarimenti e l’esplicitazione di elementi già contenuti o desumibili dalla domanda originaria. L’inammissibilità riguarda le integrazioni che alterino sostanzialmente identità, struttura, obiettivi o costi complessivi del progetto; l’amministrazione deve operare tale distinzione e motivare la valutazione delle osservazioni.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali non sostituisce il giudizio dell’amministrazione, ma può rilevare travisamenti dei fatti, difetti d’istruttoria, contraddittorietà e macroscopica illogicità. È illegittima una valutazione fondata sulla negazione di elementi che risultino dalla documentazione originaria o sull’introduzione di requisiti non previsti dalla lex specialis.
- In una procedura a sportello, un altro candidato è controinteressato in senso sostanziale solo se l’accoglimento del ricorso può pregiudicare una posizione di beneficio già conseguita; la mera collocazione cronologica o la successiva ammissione non bastano, in particolare se non risulta che le risorse residue siano insufficienti a finanziare entrambe le domande.
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