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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3163/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha rinunziato al ricorso con dichiarazione del 20/09/2021; la Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per intervenuta rinunzia, non è entrata nel merito delle questioni dedotte e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 12/10/2021 (estensore Cons. Benedetto Paternò Raddusa, Presidente Stefano Mogini).

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 25/03/2021 che aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. avverso il provvedimento del GIP con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per gravi indizi relativi a più fatti sanzionati dall'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che dovessero rientrare nel comma 5 dell'art. 73.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Citato come fondamento del riesame avverso la misura cautelare; la Corte non ha esaminato il merito del riesame a causa della rinuncia del ricorrente.

  • art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5

    La qualificazione dei fatti era contestata dal ricorrente come riferibile al comma 5 (ipotesi meno grave); la questione non è stata valutata nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicato per giustificare la condanna alle spese processuali e la liquidazione della somma a favore della Cassa delle Ammende a seguito della rinuncia all'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso di cassazione rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle doglianze.
  • Se la rinuncia non è motivata da specifiche e sopravvenute ragioni funzionali, comporta le conseguenze economiche previste (spese e sanzioni, ex art. 616 c.p.p.).
  • Per preservare la valutazione di questioni sostanziali (es. qualificazione giuridica dei fatti), non conviene rinunciare prima che la Corte si pronunci sul merito, a meno che non vi siano valide ragioni sopravvenute.
  • Nel giudizio sul riesame della custodia cautelare (art. 309 c.p.p.) le questioni procedurali o di qualificazione possono essere trattate solo se il ricorso è effettivamente coltivato; la rinuncia estingue la via impugnatoria.
  • Chi valuta la rinuncia dovrebbe documentare motivazioni concrete e sopravvenute per evitare sanzioni economiche, e considerare alternative procedurali (es. proseguire l'impugnazione o proporre rimedi diversi) se l'interesse a ottenere una pronuncia di merito è rilevante.

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