Cassazione Penale, Ordinanza n. 06279/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del Tribunale di Genova è stata applicata all'imputato una pena concordata di mesi 4 di reclusione ed euro 120 di multa per furto pluriaggravato, nel procedimento ex art. 444 c.p.p., con motivazione sintetica sulla mancanza dei presupposti per pronuncia ex art. 129 c.p.p., sulla qualificazione giuridica, sulla recidiva, sul bilanciamento con attenuanti generiche e sulla congruità della pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sulla congruità della pena e sostenendo che difettassero gli elementi per ritenere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. La Corte rileva però che, nel regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo specifici motivi, tra cui non rientra il difetto di motivazione sulla congruità della pena; inoltre la censura investe in realtà una questione di fatto relativa a un'aggravante non ritenuta dal giudice, che aveva invece bilanciato le attenuanti generiche solo con la recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza, richiamando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per la declaratoria senza formalità e l'art. 591, comma 2, c.p.p. per la forma dell'ordinanza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione di un rimedio non consentito dall'ordinamento dopo la riforma del 2017.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 129 c.p.p.
la sentenza di patteggiamento deve comunque escludere l'evidenza di cause di non punibilità
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, escludendo il difetto di motivazione sulla congruità della pena
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
impone la declaratoria di inammissibilità senza formalità, in assenza di contraddittorio e di avvisi alle parti
art. 591, comma 2, c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità da parte del giudice dell'impugnazione va pronunciata con ordinanza
art. 616 c.p.p.
comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 61 n. 5 c.p.
menzionato dalla difesa come aggravante insussistente; la Corte osserva che la doglianza attiene a un profilo di fatto non rilevante nel caso concreto
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il regime che limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio di valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre un generico vizio di motivazione sulla congruità della pena.
- La censura che investe l'apprezzamento del giudice su elementi di fatto, come la sussistenza di un'aggravante, non è scrutinabile in cassazione se esula dai motivi tassativi previsti per il patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere senza formalità e senza contraddittorio ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; la declaratoria va adottata con ordinanza.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella proposizione del rimedio, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Nel patteggiamento, la motivazione del giudice sulla congruità della pena può essere sintetica, purché risulti il rispetto dei limiti legali e la corretta verifica dei presupposti essenziali della decisione.
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