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Ordinanza

Ordinanza n. 7184/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca in data 9 dicembre 2025, nonché del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato Prot. P-RG/L/Q/2024/104432, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa;

Giustizia amministrativa202603592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato e provvedimento di archiviazione o revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca e il presupposto provvedimento di archiviazione o revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR Lazio, rilevata d’ufficio e previamente sottoposta alle parti la possibile incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha esaminato il rapporto tra i due atti e i criteri di competenza applicabili. La questione decisiva riguardava l’attrazione della competenza relativa al diniego del visto, adottato da un’autorità consolare, verso il TAR competente per l’impugnazione dell’atto di archiviazione o revoca del nulla osta, adottato dallo Sportello Unico di Ragusa.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e indicato quale giudice competente il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania. Ha ritenuto che il provvedimento relativo al nulla osta, pur essendo un atto autonomamente e immediatamente lesivo, sia connesso per accessorietà al diniego del visto, poiché entrambi si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria diretta al rilascio del titolo richiesto dallo straniero. L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non è stato applicato direttamente, perché riguarda l’impugnazione cumulativa dell’atto presupposto non immediatamente lesivo e dell’atto conseguenziale lesivo, mentre nel caso concreto l’atto a monte era autonomamente lesivo. L’attrazione della competenza è stata invece fondata sull’art. 39, comma 1, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 31 c.p.c., nonché sui principi generali del simultaneus processus, della concentrazione processuale, dell’effettività della tutela e della ragionevole durata del processo, confermati dall’art. 32 c.p.a. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Sicilia – sezione staccata di Catania nel termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Non essendo stata esaminata la domanda cautelare, le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile incompetenza territoriale

    Consente al giudice di sottoporre alle parti la questione rilevata d’ufficio prima della decisione.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    principio di inderogabilità della competenza territoriale

    Sancisce l’inderogabilità della competenza territoriale, senza disciplinare espressamente il mutamento della competenza per ragioni di connessione.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    Si applica all’impugnazione cumulativa dell’atto presupposto non immediatamente lesivo e dell’atto conseguenziale lesivo; non disciplina ogni ipotesi di connessione e non opera quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali

    Consente l’applicazione suppletiva delle regole del codice di procedura civile sulla connessione, quando compatibili con il processo amministrativo.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo

    Fondamento della concentrazione davanti a un unico giudice della domanda principale e di quella accessoria connessa.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica la concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio della ragionevole durata del processo concorre a giustificare il simultaneus processus.

  • art. 32 c.p.a.

    Conferma la possibilità di cumulare domande giudiziali connesse davanti allo stesso giudice.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Disciplina il termine e le modalità per la riassunzione davanti al giudice indicato come competente.

  • sentenze Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 17, n. 29 e n. 30 del 2014

    Riconoscono, in materia di interdittive antimafia e atti applicativi adottati da autorità diverse, una connessione per cui la causa principale attrae la causa accessoria; il principio è ritenuto applicabile anche alla procedura unitaria relativa a nulla osta e visto d’ingresso.

Massime di principio

  • Quando più provvedimenti, adottati da autorità diverse, si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria diretta al conseguimento dello stesso risultato amministrativo, la causa relativa all’atto principale può attrarre, per connessione e accessorietà, quella relativa all’atto dipendente, al fine di concentrare le controversie davanti a un unico giudice.
  • L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. riguarda specificamente l’impugnazione cumulativa dell’atto presupposto non immediatamente lesivo e dell’atto conseguenziale lesivo; non si applica indistintamente a ogni ipotesi di connessione tra provvedimenti e non opera quando l’atto presupposto è autonomamente e immediatamente lesivo.
  • In assenza di una disciplina specifica del mutamento della competenza territoriale per connessione, l’attrazione della causa accessoria può essere fondata sull’art. 39, comma 1, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 31 c.p.c., purché la soluzione sia compatibile con il processo amministrativo e coerente con i principi di effettività della tutela, ragionevole durata e concentrazione processuale.
  • Il carattere individuale e concreto di un provvedimento, rivolto a un soggetto determinato, esclude che esso possa essere qualificato come atto generale ai fini dell’applicazione dei criteri ordinari di competenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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