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Sentenza

Sentenza n. 1110/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1636 del 2025: - della Sentenza n. 445/2023 del 10.10.2023 emessa, in seno alla Causa iscritta al n. 877/2023 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, Giudice designato Dott. Giorgio Rispoli, notificata anche ai fini esecutivi in pari data del 10.10.2023 e passata in giudicato come da relativa certificazione rilasciata in data 27.03.2024; quanto al ricorso n. 3727 del 2025: per l’ottemperanza e l'esecuzione del giudicato della Sentenza n. 445/2023 del 10.10.2023 emessa, in seno alla Causa iscritta al n. 877/2023 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, Giudice designato Dott. Giorgio Rispoli, notificata anche ai fini esecutivi in pari data del 10.10.2023 e passata in giudicato come da relativa certificazione rilasciata in data 27.03.2024; quanto al ricorso n. 2118 del 2025: - della Sentenza n. 445/2023 del 10.10.2023 emessa, in seno alla Causa iscritta al n. 877/2023 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, Giudice designato Dott. Giorgio Rispoli, notificata anche ai fini esecutivi in pari data del 10.10.2023 e passata in giudicato come da relativa certificazione rilasciata in data 27.03.2024; quanto al ricorso n. 2119 del 2025: - della Sentenza n. 445/2023 del 10.10.2023 emessa, in seno alla Causa iscritta al n. 877/2023 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, Giudice designato Dott. Giorgio Rispoli, notificata anche ai fini esecutivi in pari data del 10.10.2023 e passata in giudicato come da relativa certificazione rilasciata in data 27.03.2024; quanto al ricorso n. 3487 del 2025: - della Sentenza n. 445/2023 del 10.10.2023 emessa, in seno alla Causa iscritta al n. 877/2023 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, notificata anche ai fini esecutivi in pari data del 10.10.2023 e passata in giudicato come da relativa certificazione rilasciata in data 27.03.2024; quanto al ricorso n. 3495 del 2025: - della Sentenza n. 445/2023 del 10.10.2023 emessa, in seno alla Causa iscritta al n. 877/2023 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, Giudice designato Dott. Giorgio Rispoli, notificata anche ai fini esecutivi in pari data del 10.10.2023 e passata in giudicato come da relativa certificazione rilasciata in data 27.03.2024; quanto al ricorso n. 3723 del 2025: - della Sentenza n. 445/2023 del 10.10.2023 emessa, in seno alla Causa iscritta al n. 877/2023 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, Giudice designato Dott. Giorgio Rispoli, notificata anche ai fini esecutivi in pari data del 10.10.2023 e passata in giudicato come da relativa certificazione rilasciata in data 27.03.2024.

Giustizia amministrativa202502119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso distinti giudizi di ottemperanza, successivamente riuniti, per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente ed era stato condannato il Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità indicate, oltre interessi. La sentenza era stata notificata anche ai fini esecutivi e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Non risultando adempiuto il giudicato, i ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi perché aventi a oggetto il medesimo titolo giudiziale e li ha accolti. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Arezzo era passata in giudicato, era stata notificata ai fini esecutivi, era decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e non risultava dagli atti l'avvenuta esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura ancora dovuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli sessanta giorni dopo la scadenza del termine concesso al Ministero. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 10 euro giornalieri per ciascun ricorrente, decorrenti dalla scadenza del primo termine di sessanta giorni e fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese, liquidate complessivamente in 800 euro oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e della ridotta complessità dei giudizi.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e).

    Fondamento dell'azione di ottemperanza e del potere del giudice di imporre misure esecutive e una penalità di mora in caso di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità deve farsi decorrere dalla scadenza del primo termine per adempiere di sessanta giorni e fino all’insediamento del Commissario ad acta, e viene quantificata nella misura di euro 10 giornalieri per ogni ricorrente.

    Consente di fissare una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente, con decorrenza e importo determinati dal giudice in funzione coercitiva dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni consente di attivare il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso.

    L'ordinativo di pagamento in conto sospeso è indicato quale modalità possibile per dare esecuzione al giudicato nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 475 c.p.c.

    Sentenza notificata anche ai fini esecutivi in pari data del 10/10/2023.

    La notificazione del titolo giudiziale ai fini esecutivi costituisce uno dei presupposti considerati per l'attivazione dell'esecuzione e dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato ai fini esecutivi, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione e non risulti l'integrale esecuzione dell'obbligo.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di compiere tutti gli adempimenti necessari entro un termine determinato, anche mediante l'adozione di specifiche modalità di pagamento previste dalla legge.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a subentrare all'amministrazione in caso di inutile scadenza del termine assegnato, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato giustifichi una misura coercitiva; il giudice ne determina decorrenza e importo in relazione alle esigenze di effettività dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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