Cassazione Penale, Sentenza n. 4889/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava che il processo era stato celebrato con rito cartolare anziché con trattazione orale, nonostante la difesa avesse presentato istanza di trattazione orale il 19 gennaio 2021 (entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto), ritenendo che il termine di 5 giorni, adottato dal Primo Presidente per i ricorsi in Cassazione nel vuoto normativo, dovesse ragionevolmente applicarsi anche ai processi in Corte d'appello; sosteneva inoltre che, a causa della proroga dello Stato di emergenza, fosse lecito fare affidamento sul termine minimo di 5 giorni dall'entrata in vigore della normativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dall'art. 625-bis c.p.p.: ha ritenuto che la questione prospettata riguardasse l'interpretazione di norme (art. 23 e art. 23-bis dei decreti-legge citati) e non un errore di fatto/percezione. Il Collegio ha osservato che il termine di 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto non si applicava al caso, trattandosi di giudizio celebrato dinanzi alla Corte d'appello, per il quale resta il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza (quindi l'istanza avrebbe dovuto essere presentata entro il 16 gennaio). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio previsto dall'art. 625-bis è riferito all'errore di fatto/percettivo della Corte di legittimità; non è ammesso per errori di interpretazione o di diritto. L'errore di fatto è inteso come svista o equivocazione nella lettura delle risultanze processuali che abbia inciso sulla decisione.
art. 23 del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020
Richiamato per spiegare la disciplina emergenziale sulle modalità di svolgimento delle udienze; la Corte ha ritenuto che le disposizioni menzionate riguardassero specifiche ipotesi e non potessero essere estese automaticamente ad altri giudizi senza un chiaro riferimento normativo.
art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020
il comma sei di questo articolo prevede esplicitamente una deroga al comma quattro ... e stabilisce che l'istanza può essere formulata entro il termine perentorio di 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
La Corte ha considerato che il riferimento ai 5 giorni riguardasse specificamente i procedimenti davanti alla Corte di Cassazione (o le ipotesi espressamente indicate) e non fosse applicabile al giudizio d'appello in esame, per il quale vige il termine ordinario di presentazione dell'istanza (15 giorni).
Decreto-legge n. 137 del 2020 (richiamato)
Richiamato come fonte normativa contenente l'art. 23-bis; la decisione si è basata sull'interpretazione letterale e sistematica del decreto per valutare l'ambito di applicazione del termine introdotto.
Giurisprudenza Sezioni Unite (Basile, De Lorenzo, Corsini)
Le Sezioni Unite hanno delineato i confini dell'errore di fatto ammissibile con il ricorso straordinario: è errore di fatto l'errore percettivo nella lettura degli atti che incide sulla decisione; sono invece esclusi gli errori di interpretazione di norme o gli errori di giudizio, che devono essere dedotti con i rimedi ordinari.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile solo per errori di fatto/perceptivi della Corte di legittimità (svista o equivocazione nella lettura delle risultanze) e non per errori di diritto o di interpretazione normativa.
- In materia di termini per la richiesta di trattazione orale, va applicata l'interpretazione rigorosa del testo normativo: deroghe o termini speciali (es. 5 giorni) si applicano solo alle ipotesi espressamente previste dalla norma; non è ammessa l'estensione analogica in assenza di chiaro fondamento.
- Per i giudizi d'appello, salvo diverso disposto normativo, permangono i termini ordinari (ad es. presentazione istanza entro 15 giorni prima dell'udienza); la difesa deve osservare tali termini o impugnare l'interpretazione normativa con i rimedi ordinari.
- Se si ritiene che la Corte di cassazione o la corte territoriale abbia errato nell'interpretazione di una norma, il rimedio corretto non è il ricorso per errore di fatto ma le impugnazioni ordinarie o i mezzi di impugnazione che consentono di censurare errori di diritto.
- In periodi di normativa emergenziale o con modifiche repentine, è opportuno documentare con precisione tempi e atti (data di presentazione dell'istanza, notifiche, riferimento normativo) e, in dubbio sull'ambito di applicazione di deroghe, proporre tempestivamente i rimedi ordinari e sollevare questione interpretativa per evitare la perdita del diritto alla trattazione orale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4584/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4585/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4586/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4587/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4588/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4589/2023 del 03/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →