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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 2992 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRPEF- reddito di lavoro autonomo - prelievo dal conto corrente bancario - presunzione di maggior reddito-non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'utilizzo dei prelevamenti non giustificati effettuati dal contribuente dal proprio conto corrente bancario come presunti compensi non dichiarati, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo soggetto a IRPEF e IRAP. Il contribuente contestava l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973, nella parte in cui equiparava i prelevamenti ai compensi professionali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha ritenuto costituzionalmente illegittima tale equiparazione per i lavoratori autonomi, poiché il meccanismo presuntivo è coerente con la logica di costi e ricavi propria del reddito d'impresa, ma non con quella dei compensi professionali.

La decisione

La presunzione secondo cui i prelevamenti bancari non giustificati costituiscono compensi non dichiarati non può essere applicata automaticamente al reddito di lavoro autonomo. Pertanto, tali movimentazioni non sono sufficienti, da sole, a fondare un maggior reddito ai fini IRPEF né un maggior valore della produzione ai fini IRAP. L'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare che i prelevamenti siano effettivamente riconducibili a compensi occultati.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    La norma prevedeva la possibilità di presumere come ricavi o compensi i prelevamenti e gli importi riscossi non risultanti dalle scritture contabili o non giustificati.

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione dei prelevamenti come compensi non è applicabile automaticamente ai lavoratori autonomi, mentre resta riferibile alla logica del reddito d'impresa nei limiti previsti dalla legge.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014

    Illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973, nella parte in cui comprende la parola "o compensi".

    La presunzione bancaria relativa ai prelevamenti non giustificati non può operare nei confronti dei lavoratori autonomi, perché manca una correlazione ragionevole tra prelievi personali e successiva produzione di compensi professionali.

Massime di principio

  • Per un lavoratore autonomo, il semplice prelevamento di denaro dal conto corrente non dimostra automaticamente l'esistenza di compensi non dichiarati.
  • L'Amministrazione finanziaria non può fondare un accertamento esclusivamente sulla presunzione prevista per i prelevamenti bancari, ma deve acquisire ulteriori elementi concreti e specifici.
  • La disciplina dei prelevamenti va distinta tra reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo: la presunzione può avere una logica economica nel primo caso, ma non è automaticamente trasferibile al secondo.
  • La pronuncia riguarda la presunzione legale dei prelevamenti come compensi; restano possibili accertamenti fondati su altri indizi, documenti o prove che dimostrino l'occultamento di compensi.
  • La regola si applica anche alla determinazione del reddito rilevante ai fini IRAP, quando l'accertamento si basa esclusivamente sull'equiparazione dei prelevamenti a compensi professionali.

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