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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23463/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto il riesame contro il provvedimento del GIP di applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; il ricorso denunciava in particolare: (i) carenza e vizio di motivazione sull'identificazione dell'imputato come interlocutore "Tonino" tramite comparazione del timbro vocale e riascolto di intercettazioni antecedenti; (ii) insufficienza e contraddittorietà degli altri elementi indizianti (dichiarazioni di collaboratori, riconoscimenti fotografici, circostanze fattuali); (iii) carenza di valutazione sulla configurabilità dell'associazione mafiosa rispetto al ruolo contestato; (iv) errata valutazione delle esigenze cautelari e illegittima applicazione della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o comunque non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione congrua e logicamente comprensibile in ordine all'identificazione fonica (fondata su riascolti, riscontri contestuali, annotazioni investigative e osservazioni in atti), alla consistenza dei "gravi indizi" e alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sono state respinte le doglianze sulla necessità di perizia fonica, sul valore della ritrattazione del collaboratore e sull'uso di conversazioni antecedenti. È stata altresì rigettata la produzione tardiva della documentazione (attestazione DAP) in sede di legittimità. Conseguenza: confermata la decisione del Tribunale del riesame di mantenere la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato associativo di tipo mafioso è il capo di imputazione; la Corte ricorda che, in fase cautelare, la partecipazione può essere desunta anche da comportamenti emblematici di militanza (non è richiesto il pieno proof of causality) e che l'accertamento si basa su indizi idonei a formare un giudizio di qualificata probabilità

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" ai fini cautelari non richiede gli standard probatori richiesti per il giudizio di merito (non è necessario il criterio di precisione e concordanza dell'art. 192 c.p.p., comma 2)

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione dell'esistenza delle esigenze cautelari per i delitti di cui all'art. 416-bis; tale presunzione può essere superata solo con prova di recesso dall'associazione o di esaurimento dell'attività associativa; il mero "tempo silente" non è di per sé sufficiente

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare il diverso livello probatorio richiesto in sede di giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito: gli indizi cautelari non vanno valutati con gli stessi criteri del giudizio definitivo

  • artt. 273 e 309, cod. proc. pen.

    art. 309, comma nono, cod. proc. pen.

    La norma sulle intercettazioni è stata invocata nella doglianza: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e la loro utilizzazione fossero state valutate congruamente dal Tribunale e non fosse necessaria perizia fonica quando esistano riscontri contestuali e riconoscimenti degli operanti

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato (citato nella comparazione delle qualifiche partecipative), senza che la Corte abbia ravvisato errori di diritto nella sua applicazione da parte del Tribunale

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    art. 23, comma 8, DL 137 del 2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; non rilevante ai fini della decisione di merito ma presente negli atti

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari la nozione di "gravi indizi" è meno stringente dei criteri probatori del giudizio di merito: bastano elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità
  • L'identificazione di interlocutori nelle intercettazioni può fondarsi sul riconoscimento degli operanti e su riscontri contestuali (contenuti delle conversazioni, intestazioni delle sim, servizi di osservazione), e non sempre impone una perizia fonica; grava sulla difesa l'onere di allegare elementi oggettivi contrari
  • La Corte di Cassazione, nel giudizio di legittimità, non svolge una rinnovata valutazione dei fatti: sindaca la congruenza, logica e normativa della motivazione del giudice di merito e può censurare solo vizi di legge o manifesta illogicità
  • La partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere provata anche attraverso comportamenti "emblematici" di militanza e messa a disposizione, non necessariamente mediante apporto causale diretto alla commissione di reati-fine
  • La presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per i reati di tipo mafioso è di difficile superamento: serve prova concreta di recesso o cessazione dell'attività associativa; il semplice decorso del tempo non basta
  • Le produzioni documentali introdotte tardivamente in sede di legittimità sono in genere inammissibili, salvo che costituiscano documenti realmente nuovi e giustifichino la loro mancata produzione nei precedenti gradi
  • La ritrattazione di un collaboratore non elimina automaticamente la rilevanza delle dichiarazioni rese: la valutazione della credibilità rimane appannaggio del giudice di merito e richiede motivazione congrua

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