Sentenza n. 14321/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento, - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, con cui la Regione Veneto ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis del D.-L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l’importo di Euro 647.126,10 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell’art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo Allegato; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico: - la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - l’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - l’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di individuazione dell’impresa tra le aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e richiesta di versamento di euro 647.126,10, unitamente agli atti ministeriali e interistituzionali presupposti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e il decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con cui era stato quantificato a suo carico l’importo di euro 647.126,10. Dal testo risultano dedotte contestazioni avverso il meccanismo del payback dei dispositivi medici e i relativi atti applicativi, ma non sono specificati i singoli motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Era stata inoltre proposta domanda risarcitoria per il danno asseritamente subito.
La decisione
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento della quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha documentato di avere effettuato tempestivamente il pagamento della quota ridotta; la Regione Veneto ha accertato tale versamento con decreto n. 154 del 16 ottobre 2025, nel cui allegato la società risultava inclusa. Il Collegio ha quindi ritenuto che il pagamento integrale della quota ridotta avesse fatto cessare ex lege la materia del contendere sull’intero gravame. Le spese sono state integralmente compensate, come previsto dalla disciplina sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano e dei provvedimenti regionali impugnati.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
L’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il versamento della quota ridotta pari al 25% degli importi regionali estingue l’obbligazione di payback e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il pagamento integrale della quota ridotta prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 per gli obblighi di payback dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione dell’azienda fornitrice e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi proposti contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
- La cessazione della materia del contendere può estendersi all’intero gravame quando la disciplina sopravvenuta estingue l’obbligazione sostanziale oggetto dell’impugnazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tale obbligazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal versamento della quota ridotta previsto dalla disciplina speciale sul payback dei dispositivi medici, le spese di lite sono integralmente compensate secondo quanto stabilito dalla legge.
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