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Sentenza

Sentenza n. 2823/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione n. 748 del 18/09/2025, con cui ARIA ha aggiudicato il Lotto 1 (B166714E19) e il Lotto 2 (B166715EEC) della procedura “ARIA_2024_019 - Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria”; - della comunicazione Protocollo IA.2025.0078555 del 19/09/2025, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 36/2023, della suddetta Determina di aggiudicazione; - della proposta di aggiudicazione di cui alla nota RUP Protocollo IA.2025.0077355 del 16/09/2025; - di tutti i verbali di gara, nessuno escluso, relativi ai suddetti lotti nn. 1 e 2, con particolare riferimento a quelli relativi alla seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche n. 2 del 9/9/2024, alle sedute private di valutazione delle offerte tecniche relative al Lotto 1 alle sedute private di valutazione delle offerte tecniche relative al Lotto 2, delle schede riassuntive della valutazione tecnica per il Lotto 1 e per il lotto 2, del verbale relativo alla seduta pubblica e riservata di valutazione delle offerte economiche, nonchè quelli relativi alle sedute del seggio di gara, con ogni eventuale allegato; - ove occorrer possa, del bando, del disciplinare, del Capitolato, della dichiarazione di sussistenza dei requisiti premiali, dello schema di convenzione; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202503969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei Lotti 1 e 2 di una gara multilotto per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria, unitamente agli atti di gara presupposti e ai verbali di valutazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato cumulativamente le aggiudicazioni dei Lotti 1 e 2, deducendo un unico articolato motivo di difetto di istruttoria e illegittimità delle operazioni della commissione giudicatrice. Secondo la ricorrente, la commissione avrebbe violato l'iter procedimentale previsto dal disciplinare, omettendo una valutazione effettiva e autonoma delle offerte tecniche presentate nei diversi lotti e replicando, per ciascun concorrente, gli stessi punteggi e gli stessi giudizi nei vari lotti. La ricorrente ha evidenziato che i propri progetti tecnici erano stati predisposti da soggetti diversi e presentavano differenze in relazione alle caratteristiche dei lotti, ma avevano ricevuto identici punteggi e giudizi; ha inoltre richiamato l'identità dei punteggi attribuiti ai progetti presentati in raggruppamento temporaneo, l'allegazione tardiva o accentrata delle schede riepilogative, la sottoscrizione nella medesima data e orario dei prospetti relativi a tutti i lotti e la tardiva esplicitazione dei coefficienti parziali. ARIA e le controinteressate hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 120, comma 13, c.p.a., nonché il mancato superamento della prova di resistenza.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione relativa al ricorso cumulativo e ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 120, comma 13, c.p.a. La disposizione consente l'impugnazione cumulativa di più aggiudicazioni relative a diversi lotti soltanto quando siano dedotti identici motivi avverso lo stesso atto. Secondo il Collegio, per identici motivi devono intendersi censure che, se accolte, incidano sui diversi atti nello stesso modo, senza distinguo legati alla concreta valutazione delle singole offerte. Sono quindi cumulabili i vizi procedurali comuni o i vizi strutturali e radicali incidenti su elementi a monte della procedura, come il bando, la nomina o composizione della commissione e i criteri di aggiudicazione, poiché tali vizi si trasmettono agli atti successivi. Non sono invece identici, ai fini della norma, i motivi riguardanti l'attività valutativa della commissione nei singoli lotti, anche se formulati in termini analoghi, poiché ogni lotto comporta una procedura autonoma e una distinta valutazione delle offerte in rapporto alla specifica fattispecie. Le censure della ricorrente riguardavano proprio la condotta valutativa della commissione e non un vizio procedurale comune ai due lotti. Il giudizio è stato pertanto definito in rito, senza esame del merito delle contestazioni; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 13, c.p.a.

    Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.

    La disposizione ammette il ricorso cumulativo relativo a più lotti solo quando le censure siano comuni ai diversi atti impugnati e, se accolte, li incidano nello stesso modo. Sono comuni i vizi procedurali o strutturali collocati a monte della procedura; non lo sono le doglianze concernenti l'autonoma valutazione delle offerte nei singoli lotti.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta di gara, senza incidere direttamente sulla ragione della decisione.

  • art. 108, commi 2 e 4, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza essere oggetto di specifica applicazione decisoria.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza specifica interpretazione nella motivazione.

Massime di principio

  • Nel rito degli appalti, il ricorso cumulativo relativo ad aggiudicazioni di più lotti è ammissibile soltanto quando siano dedotti motivi identici, cioè censure che, ove accolte, incidano sui diversi atti impugnati nello stesso modo e senza dipendere dalle peculiarità delle singole offerte o valutazioni.
  • Costituiscono motivi identici, ai fini dell'art. 120, comma 13, c.p.a., i vizi procedurali comuni o i vizi strutturali e radicali collocati a monte della procedura, come quelli riguardanti il bando, la nomina o composizione della commissione giudicatrice o i criteri di aggiudicazione.
  • Le censure relative all'attività valutativa della commissione giudicatrice nei singoli lotti non sono motivi identici ai sensi dell'art. 120, comma 13, c.p.a., anche quando siano prospettate con formulazioni analoghe, poiché ogni lotto comporta una distinta valutazione delle offerte in relazione alla concreta fattispecie.
  • La presenza di un unico provvedimento formale di aggiudicazione non rende automaticamente ammissibile il ricorso cumulativo: se l'atto contiene aggiudicazioni riferibili a lotti autonomi, occorre comunque verificare che le censure riguardino un segmento procedurale comune e producano il medesimo effetto invalidante sui diversi lotti.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoProcedura di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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