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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 3457 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Atto soggetto a registrazione in caso d'uso - Enunciazione - Caso d'uso - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro prevista dall'art. 22 del d.P.R. 131/1986 quando un atto contiene l'enunciazione di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, stipulati tra le stesse parti. Il ricorrente sosteneva che l'imposta non fosse dovuta poiché l'atto enunciato era soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e l'enunciazione non costituiva, di per sé, un caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 131/1986.

La decisione

La tesi del contribuente è stata respinta. È stato affermato che l'art. 22 del d.P.R. 131/1986 si applica anche agli atti la cui registrazione è obbligatoria soltanto in caso d'uso. L'enunciazione nell'atto sottoposto a registrazione determina quindi l'applicazione dell'imposta sulle disposizioni enunciate, anche se l'enunciazione non integra autonomamente un caso d'uso ai sensi dell'art. 6. L'Amministrazione finanziaria risulta pertanto vittoriosa.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate

    La norma impone l'applicazione dell'imposta di registro alle disposizioni precedentemente non registrate che siano enunciate in un atto sottoposto a registrazione, purché siano intervenute tra le stesse parti. La regola opera anche quando l'atto enunciato appartiene alla categoria degli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

  • Art. 6 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La nozione di caso d'uso rileva per stabilire quando un atto soggetto a registrazione in caso d'uso debba essere registrato autonomamente. Tuttavia, l'applicazione dell'art. 22 costituisce un meccanismo specifico e distinto: l'enunciazione dell'atto nell'atto registrato può comportare l'imposta anche senza integrare, autonomamente, un caso d'uso.

Massime di principio

  • Quando un atto sottoposto a registrazione richiama o descrive un precedente atto non registrato stipulato tra le medesime parti, l'imposta può estendersi anche alle disposizioni richiamate ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986.
  • La circostanza che l'atto enunciato sia soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso non esclude l'imposizione quando esso viene enunciato in un atto registrato.
  • L'enunciazione e il caso d'uso sono concetti distinti: l'enunciazione può produrre effetti impositivi propri anche quando non ricorrono i presupposti del caso d'uso previsto dall'art. 6.
  • Per valutare il rischio di imposta occorre verificare il contenuto sostanziale dell'atto, l'identità delle parti e la presenza, nell'atto da registrare, di riferimenti sufficientemente chiari a precedenti accordi non registrati.

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