Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5198/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati indicati negli artt. 81 e 640 c.p.; due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 640 c.p. in relazione alla ritenuta sussistenza di "artifici e raggiri", con argomentazione che la condotta non sarebbe stata ingannatrice e che, in tema di truffa contrattuale, sussisterebbe un contrasto giurisprudenziale circa la rilevanza penale delle condotte nella fase di esecuzione contrattuale; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 640 c.p. in ordine alla ritenuta sussistenza di un ingiusto profitto, con la tesi difensiva che l'imputato non avrebbe conseguito utilità economica significativa (promissory notes restituite o sequestrate, polizze fideiussorie che potevano essere emesse da altri e pagamenti destinati a terzi quali fisco o notaio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata e coerente con le emergenze probatorie: Vanni aveva presentato una struttura apparente di finanziamento tramite la sua società (KPF Ltd) e schermi societari, promettendo finanziamenti non esistenti, imponendo clausole (tra cui l'individuazione unilaterale dell'emittente della fideiussione) e dando spiegazioni mendaci e contraddittorie al sopraggiungere delle richieste di erogazione. Tali condotte costituiscono un "ordito ingannatorio" di artifici e raggiri precedente e collegato causalmente alla stipula dei contratti e agli atti di disposizione patrimoniale delle parti lese. Quanto all'ingiusto profitto, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la stipula del contratto fraudolento rappresenta di per sé l'atto dispositivo che realizza l'ingiusto profitto e il danno, con riferimento anche al valore delle promissory notes e alle somme effettivamente pagate per le polizze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 640 come comprensivo delle condotte di "artifici e raggiri" poste in essere nella fase precontrattuale e fino al rogito, purché queste costituiscano il previo strumento causale che induce in errore la vittima e determini l'ingiusto profitto

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla pluralità dei reati contestati (contiguità/concorrente operatività delle norme nel caso concreto)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La truffa contrattuale si configura quando artifici e/o raggiri, antecedenti o correlati alla stipula, creano nella parte offesa una falsa rappresentazione che la induce a concludere il contratto: tali artifici possono manifestarsi sia nella fase precontrattuale sia, quando rilevante, durante l'esecuzione
  • Per il delitto di truffa l'elemento dell'"ingiusto profitto" può realizzarsi già con la sola stipula del contratto fraudolento: l'accettazione da parte della vittima della proposta negoziale, con conseguente perdita della possibilità di cercare alternative, costituisce atto dispositivo sufficiente
  • Le spiegazioni mendaci successive alla stipula (comportamenti "defatiganti" o rassicurazioni) possono essere valutate come prova a posteriori dell'originaria volontà ingannatoria, non semplici post factum innocui
  • La valutazione della credibilità delle prove e della terzietà di testimoni/professionisti rimane prerogativa dei giudici di merito; il controllo della Cassazione è limitato alla legalità e alla non manifesta illogicità della motivazione
  • La posizione di vulnerabilità economica delle vittime e l'uso di schermi societari per simulare capacità finanziarie reali sono elementi che rafforzano la sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'ordito ingannatorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.