Sentenza n. 1712/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 3832/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca totale di un contributo pubblico concesso per investimenti in macchinari e attrezzature
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la revoca totale di un contributo di euro 29.659,97. La revoca era stata disposta perché l’investimento risultava avviato nello stesso giorno della presentazione della domanda di contributo, sebbene, secondo l’impresa, l’impegno giuridicamente vincolante con il fornitore si fosse perfezionato alle ore 11.45, dopo l’inoltro della domanda, avvenuto alle ore 11.23. In appello sono stati dedotti: l’erronea interpretazione dell’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, sostenendo che il requisito della posteriorità dell’investimento dovesse essere valutato in termini temporali e non con riferimento alla diversità del giorno; l’erronea qualificazione della revoca come atto non soggetto ai presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990; la violazione dei principi di partecipazione, istruttoria, motivazione, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza; l’illegittimità della revoca totale, poiché una parte del prezzo sarebbe stata pagata successivamente alla domanda e l’investimento avrebbe dovuto essere considerato parzialmente revocabile. L’impresa ha inoltre chiesto, ove necessario, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione dell’effetto incentivante previsto dall’art. 6 del regolamento UE n. 651/2014.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente al primo motivo e ha annullato il decreto ministeriale di revoca, riformando la sentenza del TAR. Ha stabilito che l’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 deve essere interpretato nel senso che l’investimento deve essere avviato in un momento successivo alla presentazione della domanda, anche se nello stesso giorno. Il termine “data” non impone quindi che l’avvio avvenga in un giorno diverso e successivo, purché l’impresa dimostri in modo specifico e puntuale la posteriorità temporale dell’impegno vincolante rispetto all’inoltro della domanda. La revoca è stata annullata perché adottata esclusivamente in ragione della coincidenza del giorno di presentazione della domanda e di avvio dell’investimento, senza considerare adeguatamente la documentazione relativa agli orari dei due eventi. Il secondo motivo è stato respinto: la violazione della condizione relativa all’avvio dell’investimento rientra tra le cause di revoca previste dall’art. 12, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale; la revoca non costituisce annullamento d’ufficio di un provvedimento originariamente illegittimo, ma esercizio dei poteri di controllo e revoca previsti dalla disciplina speciale, sicché non si applicano i presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990. È stata inoltre esclusa la violazione della partecipazione procedimentale, poiché l’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento, acquisito le osservazioni dell’impresa e dato loro considerazione nel provvedimento finale. Il terzo motivo è stato respinto: qualora risulti che l’impegno vincolante relativo all’investimento unitario sia anteriore alla domanda, deve essere revocato l’intero contributo, senza che rilevi il pagamento frazionato del prezzo e senza possibilità di parcellizzare l’investimento presentato come unitario. L’amministrazione potrà riesercitare il potere verificando se l’avvio dell’investimento sia stato anteriore alla domanda, considerando soltanto impegni vincolanti o comunque irreversibili e non la mera attività preparatoria. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, decreto interministeriale 25 gennaio 2016
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi
La disposizione richiede la posteriorità temporale dell’avvio dell’investimento rispetto alla domanda, ma non impone che l’avvio avvenga in un giorno diverso; è sufficiente che, nello stesso giorno, l’impegno vincolante sia successivo all’inoltro della domanda.
art. 12, comma 1, lettera e), decreto interministeriale 25 gennaio 2016
Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all’art. 5
La causa di revoca comprende anche la violazione della condizione relativa all’avvio dell’investimento prevista dall’art. 5, comma 4.
art. 12, comma 1, lettera f), decreto interministeriale 25 gennaio 2016
L’investimento non sia stato concluso nei termini di cui all’art. 5, comma 5
La disposizione riguarda il termine di conclusione dell’investimento e non esclude la revoca per violazione della distinta condizione di ammissibilità relativa al suo avvio.
art. 2, punto 23), regolamento UE n. 651/2014
Per “avvio dei lavori” deve intendersi la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare le attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima
Ai fini dell’individuazione dell’avvio rilevano il primo impegno giuridicamente vincolante o altro impegno che renda irreversibile l’investimento, mentre è irrilevante la mera attività preparatoria.
art. 6, paragrafi 1 e 2, regolamento UE n. 651/2014
Gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto
L’effetto incentivante è assicurato quando la domanda precede temporalmente l’avvio dei lavori; la norma non richiede che i due eventi ricadano in giorni diversi.
art. 2 d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013
Costituisce la base normativa del contributo rapportato agli interessi sui finanziamenti per investimenti in beni strumentali e tecnologie.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica alla revoca disciplinata dalla normativa speciale sui contributi quando il provvedimento è adottato nell’ambito dei successivi controlli sulle condizioni di ammissibilità e non per rimuovere un atto originariamente invalido.
Massime di principio
- Quando una disciplina di aiuti pubblici richiede che l’investimento sia avviato successivamente alla domanda, la posteriorità deve essere valutata come successione temporale tra i due eventi e non necessariamente come diversità del giorno di calendario; è quindi ammissibile l’avvio nello stesso giorno della domanda, purché il beneficiario provi puntualmente che l’impegno vincolante è successivo all’inoltro della domanda.
- L’effetto incentivante dell’aiuto previsto dall’art. 6 del regolamento UE n. 651/2014 sussiste quando la domanda è presentata prima dell’avvio dei lavori o dell’assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante, senza che il diritto dell’Unione imponga una differenza di giorno tra domanda e avvio.
- In presenza di domanda e avvio dell’investimento nello stesso giorno, l’onere di provare la posteriorità temporale dell’avvio grava sul richiedente il contributo, mediante documentazione specifica e puntuale.
- La revoca di un contributo disposta nell’ambito dei controlli successivi previsti dalla disciplina speciale, per accertata carenza di una condizione di ammissibilità, non costituisce annullamento d’ufficio del provvedimento di concessione originariamente illegittimo e non è soggetta ai presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
- Se l’investimento è stato presentato e considerato come unitario nella domanda di contributo e risulta che l’impegno vincolante sia anteriore alla domanda, la revoca può riguardare l’intero contributo; il pagamento frazionato del corrispettivo non consente di parcellizzare l’investimento.
- Ai fini della verifica dell’avvio dell’investimento rilevano soltanto l’inizio dei lavori o il primo impegno giuridicamente vincolante, o altro impegno che renda irreversibile l’investimento; non rilevano le attività meramente preparatorie.
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