Ordinanza n. 2062/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1287/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, n. 1287/2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’appello cautelare è stato proposto contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva accolto la domanda cautelare della ricorrente in primo grado. La questione esaminata riguarda la qualificazione professionale del soggetto autore degli elaborati progettuali contenuti nell’offerta tecnica, in particolare la possibilità che tali elaborati fossero predisposti da un geometra anziché da un ingegnere. L’appellante ha contestato la qualificazione della prestazione come attività riservata all’ingegnere ai sensi della legge professionale di cui al r.d. n. 2537/1925. In particolare, ha sostenuto che gli elaborati non riguardassero la redazione del progetto fognario o idraulico, poiché il progetto esecutivo era già stato predisposto e validato dalla stazione appaltante, ma consistessero in migliorie accessorie relative alla durabilità dei prodotti offerti e all’ottimizzazione della manutenzione, senza modificare il progetto posto a base di gara.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto non manifestamente infondata la censura dell’appellante. Ha riconosciuto che, in base alla legge professionale richiamata, la redazione di progetti fognari o idraulici deve essere predisposta da un ingegnere. Tuttavia, ha distinto tale attività dalla redazione di migliorie accessorie dell’offerta tecnica: poiché il progetto esecutivo era già stato predisposto e validato dalla stazione appaltante e le migliorie riguardavano soltanto la durabilità dei prodotti e l’ottimizzazione della manutenzione, senza incidere sul progetto base, non apparivano preclusioni alla loro predisposizione da parte di un geometra. L’appello cautelare è stato quindi accolto e, in riforma dell’ordinanza del TAR, è stata respinta l’istanza cautelare proposta in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
r.d. n. 2537/1925
La redazione di progetti fognari e idraulici rientra, secondo la valutazione sommaria del giudice, nelle attività da predisporre da parte di un ingegnere; tale riserva non è stata però ritenuta apparentemente estensibile alle migliorie accessorie che non incidono sul progetto esecutivo già predisposto e validato dalla stazione appaltante.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la valutazione della non manifesta infondatezza della censura deve essere compiuta in modo sommario, senza anticipare integralmente la decisione di merito.
- La riserva professionale dell’ingegnere per la redazione di progetti fognari o idraulici non si estende necessariamente agli elaborati tecnici che si limitano a proporre migliorie accessorie relative alla durabilità dei prodotti e all’ottimizzazione della manutenzione, quando il progetto esecutivo sia già stato predisposto e validato dalla stazione appaltante e le migliorie non incidano sul progetto base.
- Ai fini della verifica della competenza professionale richiesta per un’offerta tecnica, occorre distinguere la progettazione dell’opera, riservata al professionista competente, dalla predisposizione di soluzioni migliorative accessorie che non modificano il progetto posto a base di gara.
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