Cassazione Penale, Sentenza n. 28670/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari (che aveva confermato la condanna del Tribunale di Foggia del 9.4.2019) per il reato di furto di energia elettrica aggravato. Ha dedotto due motivi: 1) violazione del diritto di difesa (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) per presunta omissione di considerazione delle conclusioni scritte depositate in appello; 2) vizio di motivazione relativo alla dosimetria della pena, contestando l'utilizzo dei precedenti e della quantificazione del danno (la documentazione ENEL era stata dichiarata inutilizzabile) e la mancata valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la Corte territoriale non avesse considerato le conclusioni difensive: la sentenza di merito attesta di averle esaminate e fornisce motivazione sintetica ma completa. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la Corte ha adeguatamente motivato la scelta sanzionatoria richiamando sia i precedenti penali (quali elementi di disvalore soggettivo, ai sensi dell'art. 133 c.p.) sia la durata della condotta (marzo 2015 - ottobre 2017) come parametro valido anche in assenza di precisa quantificazione del danno, dato l'impedimento probatorio dell'ENEL. Dichiarato quindi il rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione
Richiamato dal ricorrente in tema di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto non fosse violato dato che le conclusioni difensive sono state esaminate e respinte con motivazione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Invocata dal ricorrente per violazione del giusto processo; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché le garanzie difensive erano rispettate e le conclusioni erano state considerate.
Codice penale
Il ricorrente richiamava la causa di non punibilità; la Corte ha osservato che la mancata valutazione positiva di tale causa deve essere specificamente dedotta e motivata, e non è stata ritenuta sussistente nel caso concreto.
Codice penale
art. 133, comma secondo, n. 2
I precedenti penali sono correttamente utilizzabili come parametro per la valutazione della gravità del reato e della personalità del colpevole ai fini della commisurazione della pena.
Codice di procedura penale
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria (3.000 euro) per la proposizione di un ricorso inammissibile con profili di colpa.
Corte Costituzionale
Citata in relazione ai profili di colpa per motivare l'irrogazione della somma alla cassa delle ammende; conforta la possibilità di sanzionare ricorsi manifestamente infondati.
Massime di principio
- La mera affermazione di mancata considerazione di atti difensivi è insufficiente: il ricorrente deve indicare in modo specifico quali parti delle conclusioni non siano state esaminate e in che modo ciò abbia pregiudicato il diritto di difesa.
- I precedenti penali possono legittimamente influire in senso aggravante nella commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.; la loro richiamata valenza non richiede che siano l'unico parametro usato.
- Quando la precisa quantificazione del danno è impossibile per cause legittime (es. documentazione dichiarata inutilizzabile), il giudice può comunque fondare la gravità della condotta su altri elementi oggettivi come la durata del comportamento illecito.
- L'eventuale applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. deve essere espressamente valutata e motivata dalla difesa; la sua mera evocazione non obbliga l'annullamento se il giudice ha valutato e ritenuto non applicabile la causa.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche sanzioni verso la cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza delle doglianze prima di proporre impugnazioni.
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