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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29371/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo)

La controversia

La vicenda riguarda l'opposizione di un terzo al provvedimento di sequestro preventivo e alla successiva confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p. in relazione alla condanna, intervenuta nel maggio 2025, del figlio della ricorrente per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La ricorrente sosteneva di avere provato la lecita provenienza delle somme impiegate per l'impresa intestata alla madre, in particolare tramite la liquidazione di due depositi di titoli per 50.000 euro nel 2019, antecedente al periodo di indagine; contestava inoltre il criterio di calcolo della sproporzione reddituale del nucleo familiare, ritenendo che dovesse essere considerato il fatto che il familiare era stato arrestato nel giugno 2015; deduceva infine che non fosse stata provata la disponibilità, diretta o indiretta, dell'impresa individuale da parte del condannato e che l'investimento fosse anteriore al reato. Con gli ultimi motivi lamentava anche travisamento della prova, omessa valutazione delle deduzioni difensive e vizio motivazionale in ordine alla capacità economica del nucleo familiare e al costo della vita locale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha ribadito che, nel ricorso contro ordinanze emesse ex art. 324 c.p.p., sono deducibili solo violazioni di legge e non meri vizi motivazionali, salvo motivazione del tutto assente o apparente. Ha poi affermato che, in materia di confisca ex art. 240-bis c.p. nei confronti di un terzo estraneo al reato presupposto, non è sufficiente la sola sproporzione tra beni intestati e redditi dichiarati per presumere l'intestazione fittizia e la disponibilità effettiva del bene in capo al condannato: l'accusa deve provare, con elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, la discrasia tra intestazione formale e disponibilità reale. Poiché l'ordinanza impugnata aveva desunto automaticamente dalla sproporzione la fittizietà dell'intestazione senza indicare elementi specifici idonei a dimostrare che il bene fosse nella disponibilità effettiva del condannato, il provvedimento è stato annullato con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame secondo il principio di diritto indicato.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    La presunzione di sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati opera come presunzione legale solo nei confronti dell'imputato; nei confronti del terzo estraneo il pubblico ministero deve provare la disponibilità effettiva del bene e la discordanza con l'intestazione formale.

  • art. 324 c.p.p.

    Avverso le ordinanze emesse in sede di riesame/opposizione è proponibile ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Il vizio di motivazione non è autonomamente deducibile nel ricorso per cassazione contro le ordinanze cautelari reali, salvo che la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È il reato presupposto richiamato in relazione alla condanna del soggetto cui è collegata la misura reale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di misure reali ex art. 324 c.p.p. non sono deducibili semplici vizi di motivazione, ma soltanto violazioni di legge; il difetto motivazionale rileva solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente.
  • In tema di confisca ex art. 240-bis c.p. nei confronti di un terzo estraneo al reato presupposto, l'onere probatorio grava sull'accusa, che deve dimostrare con elementi gravi, precisi e concordanti la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene.
  • La sola sproporzione tra il valore dei beni intestati e il reddito dichiarato del terzo non basta, da sola, a fondare la confisca nei confronti del terzo, perché la presunzione legale di disponibilità opera solo per l'imputato.
  • Il giudice non può limitarsi a richiamare la sproporzione reddituale, ma deve individuare specifici elementi fattuali che consentano di inferire che il terzo si sia prestato a fungere da intestatario formale per occultare la reale disponibilità del bene da parte del condannato.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiOnere della provaNullità processualeConfisca

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