Cassazione Civile, Ordinanza n. 21237/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di un assicurato, riconosciuto invalido in misura non inferiore all'80%, alla pensione di vecchiaia anticipata. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ma avevano fatto decorrere la pensione dall'1.10.2015 e non dal 30.6.2014 come richiesto. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2011, sostenendo che la norma sulle c.d. finestre e sul differimento annuale della decorrenza pensionistica abbia portata generale e si applichi a tutte le pensioni di vecchiaia, salvo deroghe espressamente previste; quindi anche alla pensione di vecchiaia anticipata spettante agli invalidi in misura non inferiore all'80%.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso, aderendo all'orientamento già espresso in precedenti decisioni, secondo cui il regime delle finestre introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche ai soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011
la disciplina delle c.d. finestre e del differimento annuale della decorrenza della pensione ha portata generale e si applica a tutti i pensionamenti di vecchiaia, salvo deroghe espressamente previste; comprende anche la pensione di vecchiaia anticipata per invalidi
art. 1, d.lgs. n. 503/1992
riconosce la pensione di vecchiaia anticipata agli assicurati invalidi in misura non inferiore all'80%
Massime di principio
- La disciplina delle finestre pensionistiche introdotta da una norma sopravvenuta va interpretata secondo la sua portata oggettiva e sistematica: in mancanza di una deroga espressa, si applica anche alle forme di pensionamento anticipato previste da ordinamenti speciali.
- Il differimento della decorrenza della prestazione pensionistica non riguarda soltanto il pensionamento di vecchiaia ordinario, ma anche gli accessi alla pensione di vecchiaia disciplinati da regole speciali, se la norma sopravvenuta li ricomprende nel suo ambito applicativo.
- In sede di legittimità, la decisione di merito che escluda l'applicazione di una disciplina pensionistica generale in presenza di un orientamento consolidato contrario è cassata per violazione di legge, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme al principio di diritto.
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