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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20977/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze ingiunzione emesse dall'autorità ispettiva del lavoro nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e del suo legale rappresentante, per il pagamento di sanzioni amministrative connesse alla contestata irregolarità di rapporti di lavoro relativi a quattro soggetti che prestavano attività presso il circolo. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano respinto l'opposizione, ritenendo tempestiva la contestazione amministrativa, qualificando come subordinati i rapporti di lavoro accertati, escludendo rilievo alla natura dilettantistica dell'associazione e respingendo le doglianze sulla quantificazione delle sanzioni e sulla mancata determinazione delle giornate di lavoro nero. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 per errata individuazione del dies a quo del termine di 90 giorni per la contestazione; 2) violazione dell'art. 67 TUIR, sostenendo che il regime fiscale dei compensi ai soci sportivi dilettantistici escluderebbe gli obblighi lavoristici e previdenziali; 3) violazione dell'art. 2094 c.c. per mancato corretto scrutinio degli indici di subordinazione; 4) vizio di motivazione e cattiva valutazione delle prove; 5) violazione dell'art. 36-bis, comma 7-bis, l. n. 248/2006 sulla permanenza dell'illecito; 6) violazione dell'art. 36-bis, comma 7, l. n. 248/2006, assumendo che alcuni soggetti fossero soci regolarizzati e non lavoratori in nero; 7) violazione dell'art. 3, comma 3, l. n. 7/2002 sulla quantificazione delle sanzioni; 8) ulteriore vizio di motivazione valorizzando precedenti ispezioni che avrebbero riconosciuto la regolarità dei rapporti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha confermato che il termine per la contestazione decorre dall'effettivo completamento degli accertamenti amministrativi e che la valutazione svolta nel caso concreto non era sindacabile in cassazione; ha affermato che l'art. 67 TUIR attiene al solo profilo fiscale e non esclude la previa qualificazione lavoristica del rapporto; ha ribadito che le censure sulla subordinazione, sulla prova e sulla ricostruzione dei fatti tendevano a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, precluso in sede di legittimità; ha inoltre confermato che la disciplina invocata sulle sanzioni civili non si applica alle sanzioni amministrative. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la sentenza d'appello che a sua volta aveva respinto l'opposizione alle ordinanze ingiunzione dell'Ispettorato del lavoro. Ha ritenuto corretta la decorrenza del termine di contestazione amministrativa, ha escluso che il regime fiscale dei compensi ai soci di associazione sportiva dilettantistica incidesse sulla qualificazione dei rapporti come subordinati, ha giudicato inammissibili le censure dirette a rivalutare prove e fatti, e ha confermato la legittimità della sanzione amministrativa irrogata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dei relativi oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 14 l. n. 689/1981

    Il termine per la contestazione decorre dal compimento degli accertamenti necessari; in caso di più violazioni connesse, il giudice valuta la complessità complessiva dell'istruttoria e la congruità del tempo impiegato dall'amministrazione.

  • art. 67, comma 1, lett. m), TUIR

    La norma riguarda la non imponibilità fiscale di taluni emolumenti versati ai soci di associazioni sportive dilettantistiche, ma non governa la qualificazione lavoristica dei rapporti.

  • art. 2094 c.c.

    Invocato per la subordinazione; la Corte conferma che la relativa qualificazione è accertamento di merito fondato sugli indici concreti del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di violazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Nel testo applicato nella formulazione ratione temporis: non consente il riesame del merito, specie in presenza di motivazione congrua e di doppia conforme.

  • art. 36-bis, comma 7, l. n. 248/2006

    La disciplina invocata sulla illegittimità o sulla sanzione attenuata attiene alle sanzioni civili e non è estensibile alle sanzioni amministrative.

  • art. 36-bis, comma 7-bis, l. n. 248/2006

    La questione sulla permanenza dell'illecito è stata respinta perché le doglianze ricadevano nel merito della ricostruzione delle prestazioni lavorative.

  • art. 3, comma 3, l. n. 7/2002

    La censura sulla quantificazione della sanzione è stata ritenuta non idonea a scalfire l'apprezzamento di merito della Corte territoriale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrevano i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'amministrazione ha completato gli accertamenti necessari a individuare compiutamente l'infrazione, non dalla mera percezione iniziale del fatto o da atti istruttori svolti per finalità diverse.
  • Quando vi sono accertamenti connessi e complessi, il giudice dell'opposizione deve valutare la complessità dell'attività svolta e la ragionevolezza del tempo impiegato dall'amministrazione, senza sostituirsi a quest'ultima nelle scelte istruttorie.
  • Le norme fiscali che prevedono regimi di non imponibilità per compensi erogati nell'ambito di associazioni sportive dilettantistiche non incidono automaticamente sulla qualificazione civilistico-lavoristica del rapporto; la verifica della subordinazione resta autonoma e preliminare.
  • Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo esame delle prove o una diversa ricostruzione del fatto: la valutazione di attendibilità delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata in modo congruo.
  • Le questioni relative alla quantificazione della sanzione e alla concreta durata delle prestazioni, ove risolte dal giudice di merito con motivazione adeguata, non sono riesaminabili in cassazione sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
  • La disciplina che limita o rimodula le sanzioni civili in un determinato settore non è automaticamente applicabile alle sanzioni amministrative, salvo espresso richiamo normativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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