Sentenza del 08/11/2016 n. 5724 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CATASTO - Rendita catastale - Immobili a destinazione speciale - Impianti rilevanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e, in particolare, l'individuazione degli impianti e dei macchinari da includere nella stima. Il principio affermato distingue tra impianti strutturalmente e funzionalmente integrati nell'edificio, che devono essere computati, e apparecchiature o macchinari autonomi, trasferibili senza pregiudizio per la loro funzionalità, che devono essere esclusi. Sono inoltre esclusi gli impianti funzionali all'attività dell'opificio ma non essenziali rispetto alla specifica destinazione dell'immobile, come le apparecchiature informatiche e quelle elettroniche per la gestione delle trasmissioni telefoniche o radiotelevisive.
La decisione
Il testo enuncia un principio interpretativo sulla stima catastale, ma non indica gli estremi della sentenza, le parti, le domande concretamente proposte né l'esito processuale. In base al principio riportato, nella rendita devono essere inclusi gli impianti normalmente incorporati o stabilmente asserviti all'edificio industriale, quali impianti elettrici, idraulici, fognari, di riscaldamento e aspirazione, gruppi di continuità, ascensori e montacarichi. Devono invece essere esclusi gli impianti non essenziali alla destinazione dell'opificio e i macchinari separabili e trasferibili senza comprometterne la funzionalità.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale occorre distinguere tra elementi stabilmente integrati nell'edificio e beni mobili o autonomi destinati all'attività produttiva.
- Gli impianti ordinariamente incorporati nella struttura e necessari al funzionamento dell'edificio industriale devono essere inclusi nella stima catastale.
- Un macchinario non deve essere incluso solo perché è collegato o ancorato al suolo: è decisiva la possibilità di separarlo e trasferirlo senza comprometterne la funzionalità.
- Le apparecchiature informatiche, elettroniche e di telecomunicazione, pur utili all'attività, sono generalmente escluse quando non costituiscono componenti essenziali della specifica destinazione dell'immobile.
- Per valutare l'inclusione di un impianto occorre considerare congiuntamente la sua stabilità, la sua integrazione fisica e funzionale nell'edificio e la sua essenzialità rispetto alla destinazione catastale.
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