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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03817/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (costruttore)

La controversia

Due promissari acquirenti avevano ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione di euro 50.000 versati in esecuzione di un preliminare di vendita avente a oggetto un immobile da costruire, deducendo la nullità del contratto per mancata consegna della fideiussione prevista dal d.lgs. n. 122/2005. La società promittente venditrice proponeva opposizione e, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare l’inadempimento degli acquirenti e la legittimità del proprio recesso con diritto a trattenere la caparra confirmatoria. In appello la società contestava: 1) che la nullità di protezione potesse essere fatta valere dopo l’ultimazione dei lavori e dopo il rilascio dell’agibilità, sostenendo che ciò integrasse abuso del diritto e carenza di interesse ad agire; 2) che il procedimento monitorio fosse ammissibile in assenza di una previa declaratoria di nullità; 3) che fosse stato erroneamente rigettato il suo diritto a trattenere la caparra per asserito inadempimento dei promissari acquirenti. La Corte d’appello aveva respinto il gravame principale e accolto quello incidentale sulle spese. In cassazione la società ricorrente ha riproposto, con due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c., dell’art. 100 c.p.c. e della disciplina del d.lgs. n. 122/2005, insistendo sul fatto che, al momento della domanda di nullità, l’immobile era già ultimato, l’agibilità era stata conseguita e non vi era alcuna crisi del costruttore, sicché l’azione sarebbe stata usata solo per sciogliersi dal vincolo e recuperare le somme versate.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Ha affermato che la nullità di protezione prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005 non può essere utilmente fatta valere quando la domanda sia proposta dopo l’ultimazione dell’immobile e in assenza di un concreto rischio di insolvenza del costruttore, perché in tal caso difettano sia l’interesse protetto dalla norma sia l’interesse ad agire; l’esercizio dell’azione, in tale contesto, si risolve in un uso distorto del rimedio, contrario a buona fede. La causa è stata quindi rimessa al giudice di rinvio per uniformarsi al principio di diritto enunciato e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 122/2005

    nullità del contratto per omessa fideiussione; garanzia da consegnare all’acquirente all’atto della stipula o prima

    la nullità di protezione tutela il promissario acquirente di immobile da costruire contro il rischio di insolvenza del costruttore e mira a garantire la restituzione delle somme versate; opera solo finché permane il rischio e l’immobile non è ultimato

  • art. 1 d.lgs. n. 122/2005

    definizione di "immobili da costruire"

    la disciplina si applica agli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o non ultimati in modo da consentire l’agibilità

  • art. 3 d.lgs. n. 122/2005

    situazione di crisi e escussione della fideiussione

    la garanzia è funzionale alla restituzione delle somme in caso di crisi del costruttore, secondo i presupposti normativamente previsti

  • art. 100 c.p.c.

    l’azione di nullità richiede un interesse concreto e attuale; tale interesse viene meno quando l’immobile è ultimato e il rischio protetto non è più attuale

  • art. 1175 c.c.

    la domanda di nullità non può essere esercitata in modo contrario a correttezza e buona fede

  • art. 1375 c.c.

    l’esercizio del diritto deve essere conforme a buona fede nell’attuazione del rapporto

  • art. 1366 c.c.

    l’interpretazione e l’esercizio del rimedio devono rispettare la buona fede oggettiva

  • art. 1385 c.c.

    richiamato nel contesto del recesso e della caparra confirmatoria invocati dalla società opponente

  • art. 648 c.p.c.

    richiamato per il rigetto dell’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel giudizio di merito

  • art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    richiamato per dichiarare ammissibile il ricorso sotto il profilo dell’autosufficienza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    rubrica dei motivi di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • La nullità di protezione prevista dal d.lgs. n. 122/2005 per mancata consegna della fideiussione nei preliminari aventi a oggetto immobili da costruire è strumentale a tutelare il promissario acquirente contro il rischio di insolvenza del costruttore, non a consentire un recesso di pentimento o uno scioglimento opportunistico del vincolo.
  • Quando l’immobile promesso in vendita è stato ultimato e non risulta un concreto pericolo di crisi del costruttore al momento della domanda, difettano sia l’interesse protetto dalla norma sia l’interesse ad agire per far valere la nullità.
  • L’esercizio della nullità di protezione deve essere valutato anche in chiave dinamica, avuto riguardo al momento in cui la domanda è proposta: il venir meno del pregiudizio che la norma intende prevenire rende abusiva l’invocazione del rimedio.
  • La clausola di buona fede oggettiva e il principio di proporzionalità impediscono che una nullità protettiva si trasformi in uno strumento sanzionatorio o in un mezzo per sottrarsi a un contratto non più conveniente.
  • La tutela apprestata dal d.lgs. n. 122/2005 non sostituisce gli altri strumenti di garanzia del trasferimento immobiliare, che restano disciplinati da istituti diversi, come la trascrizione del preliminare e le ordinarie regole sul contratto definitivo.

Come è indicizzato

MateriePreliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàAbuso del diritto

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