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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9166/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa a un semestre comprendente due sottoperiodi (16/12/2015-15/01/2016 e 28/02/2018-27/07/2018). Il Tribunale aveva motivato il rigetto rilevando, in particolare, comportamenti del condannato nella prima parte del semestre (fine 2015 - inizio 2016) contrari all'adesione al percorso rieducativo; il provvedimento del Magistrato richiamava inoltre l'esistenza di un carico pendente per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., ritenuto in permanenza fino al 18/08/2016. Con il ricorso sono stati prospettati due motivi: (1) carenza/motivazione apparente per non aver distinto i vari semestri e non aver risposto alle deduzioni difensive; (2) violazione della regola della valutazione frazionata per semestre, perché il Tribunale avrebbe dovuto valutare separatamente i sottoperiodi e concedere la liberazione per la parte meritevole.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che fosse infondato perché il semestre oggetto di valutazione era uno solo e quindi non era possibile "differenziare i semestri", osservando inoltre che il ricorrente non ha indicato quali deduzioni non fossero state affrontate dal Tribunale. Sul secondo motivo ha ritenuto che, sebbene il semestre fosse composto da due sottoperiodi, esso costituisce comunque un unico periodo valutabile in blocco e non soggetto a ulteriore frazionamento; pertanto non era possibile esprimere un giudizio positivo solo per una parte. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Nel provvedimento è richiamata la presenza di un carico pendente per reato associativo aggravato (416-bis), valutata negativamente come prova di mancata adesione al percorso rieducativo; la presenza di un procedimento o fatto ritenuto in 'permanenza' può influire negativamente sulla concessione della liberazione anticipata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite formale entro cui il ricorso è stato redatto (esposizione dei motivi nei limiti strettamente necessari); il giudice osserva che il ricorrente non ha indicato quali deduzioni difensive non sarebbero state valutate.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di una somma alla Cassa delle ammende in caso di decisione sfavorevole (qui applicata alla dichiarazione di inammissibilità).

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 27573 del 16/05/2019 (Maggio) Rv. 275849

    Richiamata per la legittimità di considerare un semestre composto da due periodi distinti e anche non contigui: la giurisprudenza consente che il semestre sia unico anche se formato da sottoperiodi separati, con conseguente valutazione complessiva.

Massime di principio

  • La valutazione per la liberazione anticipata si svolge sul semestre considerato come unità: anche se è composto da sottoperiodi non contigui, il giudice può valutarlo globalmente e non è obbligato a 'frazionarlo' ulteriormente.
  • Se si contesta la carenza della motivazione, il ricorrente deve indicare chiaramente quali specifiche deduzioni non siano state affrontate dal giudice; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
  • La presenza di procedimenti pendenti o di fatti di rilievo (es. reati associativi ex art. 416-bis) può essere valutata negativamente e ostare alla concessione della liberazione anticipata, specie se ritenuti in "permanenza" nel periodo rilevante.
  • In sede di impugnazione è importante circoscrivere e documentare con precisione i periodi e i comportamenti che si ritiene debbano essere valutati positivamente, perché il giudice applicherà il principio di unità del semestre salvo chiara indicazione e prova contraria.
  • Ricorsi redatti con motivazione insufficiente o troppo generica rischiano l'inammissibilità o di essere dichiarati manifestamente infondati, con conseguente condanna al pagamento delle spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • È utile richiamare e motivare eventuale giurisprudenza favorevole che autorizzi il frazionamento o la diversa valutazione del periodo, ma occorre spiegare concretamente perché il caso concreto si discosti dal principio della valutazione unitaria del semestre.

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