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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34861/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto istanza di revisione avverso la sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Milano (3/11/2019, irrevocabile 8/10/2020) con cui erano stati condannati per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e bancarotta semplice in relazione al fallimento di Alma 2 s.r.l. Le censure dedotte nella richiesta di revisione erano: a) mancata assunzione della testimonianza del dott. Luigi Piceci, commercialista, ritenuta decisiva in ordine alla tenuta delle scritture contabili della società; b) omissione di valutazione delle conclusioni della consulenza tecnica di parte che sosteneva che l'aggravamento del dissesto fosse dovuto a svalutazioni tecniche e che alla data del 31/12/2006 non sussistesse insolvenza tale da imporre l'instaurazione della concorsualità; c) travisamento del ruolo attribuito a Martinenghi, il quale avrebbe operato come liquidatore di fatto o garante personale e non come amministratore responsabile, sicché non sarebbe potuto sorgere l'obbligo di instaurare la procedura concorsuale a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per revisione. Ha ritenuto che le deduzioni proposte costituissero mera riproposizione e diversa valutazione di elementi già valutati nei giudizi di merito e in Cassazione, non "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p. La richiesta di assunzione della testimonianza di Piceci era già stata valutata e ritenuta superflua; la consulenza di parte era già stata acquisita e considerata non influente ai fini della qualificazione dell'aggravamento del dissesto; la diversa prospettazione del ruolo di Martinenghi era mera riesegesi di elementi già in atti e non nuova prova. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    La revisione è ammessa solo in presenza delle ipotesi tassativamente previste; la lett. c) richiede "prove nuove". Sono "prove nuove" non solo quelle sopravvenute, ma anche quelle non acquisite o acquisite e non valutate implicitamente, a condizione che non siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma sul mezzo istruttorio (richiesta di assunzione di testi nel dibattimento); la Corte ha ritenuto che la richiesta di testimonianza fosse già stata valutata nei giudizi precedenti e dichiarata superflua, perciò non integra "prova nuova" ai fini della revisione.

  • art. 360, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti come vizio di diritto (violazione di norme processuali) con riferimento all'art. 630 c.p.p.; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché basate su una diversa valutazione delle stesse prove già esaminate, non su elementi nuovi idonei a giustificare la revisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende per i profili di colpa emersi dal ricorso in revisione dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 c.p.p. è ammessa solo per ipotesi tassative: prove sopravvenute, prove non acquisite in precedenza o acquisite ma non valutate, a patto che non siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue.
  • Non è possibile ottenere la revisione del giudicato tramite una nuova lettura o una diversa valutazione delle medesime prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio; la revisione non è strumento per riesaminare criticamente il merito delle valutazioni probatorie già compiute.
  • Una testimonianza o una consulenza tecnica già valutata come superflua o non influente dai giudici di merito e dalla Cassazione non può essere considerata "prova nuova" per la revisione.
  • Perché una consulenza o un elemento probatorio possa giustificare la revisione occorre dimostrare concretamente che non era disponibile o non è stato valutato nei precedenti processi, oppure che sussiste una novità oggettiva che incide sulla ricostruzione fattuale.
  • Ritinteggiare il ruolo soggettivo dell'imputato (es. "amministratore" vs "liquidatore di fatto") sulla base degli stessi atti non legittima la revisione; occorre produrre elementi nuovi che modifichino in modo rilevante la prova esistente.

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