Cassazione Penale, Sentenza n. 34861/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di revisione avverso la sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Milano (3/11/2019, irrevocabile 8/10/2020) con cui erano stati condannati per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e bancarotta semplice in relazione al fallimento di Alma 2 s.r.l. Le censure dedotte nella richiesta di revisione erano: a) mancata assunzione della testimonianza del dott. Luigi Piceci, commercialista, ritenuta decisiva in ordine alla tenuta delle scritture contabili della società; b) omissione di valutazione delle conclusioni della consulenza tecnica di parte che sosteneva che l'aggravamento del dissesto fosse dovuto a svalutazioni tecniche e che alla data del 31/12/2006 non sussistesse insolvenza tale da imporre l'instaurazione della concorsualità; c) travisamento del ruolo attribuito a Martinenghi, il quale avrebbe operato come liquidatore di fatto o garante personale e non come amministratore responsabile, sicché non sarebbe potuto sorgere l'obbligo di instaurare la procedura concorsuale a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per revisione. Ha ritenuto che le deduzioni proposte costituissero mera riproposizione e diversa valutazione di elementi già valutati nei giudizi di merito e in Cassazione, non "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p. La richiesta di assunzione della testimonianza di Piceci era già stata valutata e ritenuta superflua; la consulenza di parte era già stata acquisita e considerata non influente ai fini della qualificazione dell'aggravamento del dissesto; la diversa prospettazione del ruolo di Martinenghi era mera riesegesi di elementi già in atti e non nuova prova. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
La revisione è ammessa solo in presenza delle ipotesi tassativamente previste; la lett. c) richiede "prove nuove". Sono "prove nuove" non solo quelle sopravvenute, ma anche quelle non acquisite o acquisite e non valutate implicitamente, a condizione che non siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma sul mezzo istruttorio (richiesta di assunzione di testi nel dibattimento); la Corte ha ritenuto che la richiesta di testimonianza fosse già stata valutata nei giudizi precedenti e dichiarata superflua, perciò non integra "prova nuova" ai fini della revisione.
art. 360, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti come vizio di diritto (violazione di norme processuali) con riferimento all'art. 630 c.p.p.; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché basate su una diversa valutazione delle stesse prove già esaminate, non su elementi nuovi idonei a giustificare la revisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende per i profili di colpa emersi dal ricorso in revisione dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p. è ammessa solo per ipotesi tassative: prove sopravvenute, prove non acquisite in precedenza o acquisite ma non valutate, a patto che non siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue.
- Non è possibile ottenere la revisione del giudicato tramite una nuova lettura o una diversa valutazione delle medesime prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio; la revisione non è strumento per riesaminare criticamente il merito delle valutazioni probatorie già compiute.
- Una testimonianza o una consulenza tecnica già valutata come superflua o non influente dai giudici di merito e dalla Cassazione non può essere considerata "prova nuova" per la revisione.
- Perché una consulenza o un elemento probatorio possa giustificare la revisione occorre dimostrare concretamente che non era disponibile o non è stato valutato nei precedenti processi, oppure che sussiste una novità oggettiva che incide sulla ricostruzione fattuale.
- Ritinteggiare il ruolo soggettivo dell'imputato (es. "amministratore" vs "liquidatore di fatto") sulla base degli stessi atti non legittima la revisione; occorre produrre elementi nuovi che modifichino in modo rilevante la prova esistente.
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