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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27479/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza penale di condanna per ricettazione. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge (art. 629-bis c.p.p.) per non aver valutato l'incidenza della rinuncia al mandato del difensore di fiducia sulla conoscenza del processo da parte di Baldocci: la rinuncia del difensore, sosteneva, avrebbe dimostrato l'assenza di colpa del ricorrente e la sua mancata conoscenza dello sviluppo del procedimento, essendo venuto a conoscenza della condanna solo con la notifica dell'ordine di esecuzione. Si contestava altresì l'onere di allegazione ritenuto gravante sul ricorrente in relazione alla dichiarazione di assenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la conoscenza del processo vada valutata rispetto all'atto di vocatio in iudicium (qui il decreto di citazione a giudizio notificato il 12/10/2017 presso il domicilio eletto dal difensore), e che non risultino elementi per escludere che Baldocci avesse perfetta conoscenza dell'avvio del procedimento. La Corte ha evidenziato altresì che la successiva rinuncia al mandato del difensore avvenuta dopo l'avvio del processo e il mancato mantenimento dei contatti da parte del Baldocci indicano un colpevole disinteresse e non giustificano la rescissione del giudicato. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La norma viene richiamata dal ricorrente come parametro di legittimità per la rescissione del giudicato; la Corte però valuta che, ai fini della rescindibilità, occorre verificare la conoscenza del processo e l'eventuale responsabilità del destinatario, non ritenendo sussistente una carenza di colpa del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per la conseguente condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la conoscenza del processo deve essere valutata con riferimento all'atto di vocatio in iudicium; nel caso concreto, tale momento corrisponde alla notifica del decreto di citazione a giudizio al domicilio eletto dal difensore.

Massime di principio

  • La valutazione della conoscenza del processo si riferisce all'atto di vocatio in iudicium (p. es. notifica del decreto di citazione): la notifica al domicilio eletto del difensore di fiducia equivale, salvo prova contraria, a conoscenza per l'imputato.
  • La successiva rinuncia al mandato del difensore, se avvenuta dopo l'avvio del processo, non produce di per sé una causa di invalidità o di mancata conoscenza del procedimento a favore dell'imputato, salvo dimostrare concretamente che l'imputato non è venuto a conoscenza degli atti processuali per fatti imputabili alla parte pubblica o al difensore.
  • Il mancato mantenimento di contatti tra assistito e difensore può essere considerato elemento sintomatico di disinteresse o negligenza della parte e ostativo alle pretese di inesistenza di conoscenza del processo.
  • I ricorsi manifestamente infondati o che non superano la soglia di ammissibilità possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando si allega l'assenza di conoscenza del processo, grava sul ricorrente l'onere di fornire elementi concreti e idonei a dimostrare che la notifica o l'atto di vocatio in iudicium non gli siano effettivamente pervenuti o che vi sia stata una causa esterna che abbia impedito la conoscenza.

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