Cassazione Penale, Sentenza n. 28007/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale collegiale che aveva respinto la loro istanza di sussidio, deducendo che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, la competenza funzionale per decidere sull'istanza spettava al giudice delegato. Hanno quindi sostenuto la nullità assoluta dell'ordinanza adottata da un organo funzionalmente incompetente
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi, ritenendo fondato il motivo. Ha dichiarato che l'art. 40, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 assegna al giudice delegato la competenza sui provvedimenti personali elencati dall'art. 47 della legge fallimentare e che, in mancanza di espressa previsione di impugnabilità, i provvedimenti del giudice delegato sono ordinariamente inoppugnabili. La Corte ha affermato che la mancanza di competenza funzionale comporta nullità assoluta del provvedimento e perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice delegato del Tribunale di Genova
Norme richiamate
art. 40 d.lgs. n. 159/2011
Attribuisce al giudice delegato la competenza, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, per i provvedimenti di cui all'art. 47 della legge fallimentare; da ciò deriva che tali provvedimenti non possono essere adottati dal tribunale collegiale se non nei casi e nelle forme espressamente previste
art. 47 legge fallimentare
Indica i provvedimenti riguardanti diritti personali che, ove adottati nel procedimento di prevenzione, rientrano nella sfera di competenza del giudice delegato e possono essere oggetto di opposizione davanti al tribunale mediante incidente di esecuzione
art. 568 cod. proc. pen.
Sottolinea il principio di tassatività delle impugnazioni: in assenza di espressa previsione normativa, i provvedimenti del giudice delegato non sono direttamente impugnabili
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza collegiale emessa all'esito dell'opposizione (incidente di esecuzione) ai provvedimenti del giudice delegato
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce espressamente la competenza a un "giudice delegato", gli atti adottati da altro organo in assenza della necessaria investitura sono viziati da incompetenza funzionale e sono nulli in modo assoluto
- Nel procedimento di prevenzione i provvedimenti del giudice delegato sono generalmente inoppugnabili salvo le ipotesi specificamente previste (es. opposizione mediante incidente di esecuzione per gli atti ex art. 47 legge fallimentare)
- Se il tribunale in composizione collegiale decide su questioni di esclusiva competenza del giudice delegato, la via corretta è l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti al giudice delegato competente
- In situazioni analoghe conviene proporre le istanze direttamente al giudice indicato dalla norma; se un organo diverso ha già deciso, è necessario valutare la nullità per incompetenza funzionale e, se fondata, chiedere annullamento e rimessione al giudice competente
- Occorre distinguere tra vizi di merito e vizi di competenza: l'incompetenza funzionale compromette la validità dell'atto indipendentemente dal merito e legittima l'intervento della Corte di legittimità per annullamento senza rinvio quando richiesto
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