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Ordinanza

Ordinanza n. 108/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Azienda Sanitaria Provinciale Matera sull'istanza di presa in carico di una minore, redazione del piano terapeutico e attivazione del trattamento prescritto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Azienda sanitaria su un'istanza volta alla presa in carico della minore, alla redazione del piano terapeutico e all'attivazione di un trattamento prescritto dai sanitari di una struttura specialistica, ai sensi dell'art. 26 della l. 833/1978. Hanno inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, in via incidentale, la sospensione cautelare. Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza.

La decisione

La domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, con determinazione del 21 luglio 2026, l'Azienda sanitaria ha provveduto sull'istanza, in senso satisfattivo per i ricorrenti, rimuovendo la situazione di inerzia originariamente contestata. Il TAR ha precisato che la determinazione non aveva natura meramente esecutiva del precedente decreto monocratico del Tribunale, ma esprimeva la volontà dell'Amministrazione di definire la vicenda in via definitiva nel senso indicato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 833/1978

    È indicato come fondamento della richiesta di presa in carico della minore, redazione del piano terapeutico e attivazione del trattamento sanitario prescritto.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente modificato dal d.lgs. 101/2018, per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La domanda cautelare avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione provvede sull'istanza e rimuove la situazione di inerzia contestata, soprattutto se il provvedimento sopravvenuto è satisfattivo per il ricorrente.
  • Un provvedimento amministrativo sopravvenuto non è meramente esecutivo di una precedente misura cautelare quando, dal suo tenore letterale e dal contenuto decisionale, emerge la volontà dell'Amministrazione di definire autonomamente e in via definitiva la vicenda sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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