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Sentenza

Sentenza n. 376/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla della sentenza Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 2396 del 10 giugno/2024, notificata in data 11 dicembre 2024, passata in giudicato, come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 26 febbraio 2025

Giustizia amministrativa202500593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 2396 del 10 giugno 2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, notificata l'11 dicembre 2024 e attestata come passata in giudicato il 26 febbraio 2025. Ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo l'integrale esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo giudiziale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine, non essendo stati ritenuti integrati, allo stato, i presupposti per la nomina immediata ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; il Collegio ha considerato che, in procedimenti analoghi, i ritardi esecutivi erano stati determinati da carenze di organico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, e la sentenza è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta può essere disposta nell'ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto di riservarla a un eventuale ulteriore inadempimento successivo al termine assegnato per l'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata integrale esecuzione di un giudicato impone all'amministrazione inadempiente di adempiere integralmente alle obbligazioni risultanti dal titolo entro il termine fissato dal giudice.
  • La nomina immediata del commissario ad acta non è necessaria quando il giudice ritenga possibile l'adempimento spontaneo entro il termine assegnato; essa può essere riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento dopo la scadenza del termine.
  • Le carenze di organico dell'amministrazione possono spiegare il ritardo esecutivo, ma non escludono l'obbligo di dare piena esecuzione al giudicato né impediscono al giudice dell'ottemperanza di fissare un termine per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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