Sentenza n. 1825/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2821/2023 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 27/04/2023 e pubblicata in data 28/04/2023 a definizione del procedimento iscritto al n. 19165/2022 R.G. e notificata il dì 28/04/2023 e sulla sentenza n. 4047/2024 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 28/05/2024 e pubblicata in data 31/05/2024 a definizione del procedimento iscritto al n. 20847/2023 R.G. e notificata il dì 4/06/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza relative all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di due sentenze passate in giudicato. La prima aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, mediante attribuzione di € 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all'erogazione della prestazione. La seconda aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'anno scolastico 2022/2023, con emissione del buono elettronico di € 500 e corresponsione degli interessi dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha inoltre chiesto rivalutazione monetaria, interessi successivi al passaggio in giudicato e nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la ritualità del ricorso, il rispetto dei termini processuali, la comprovata formazione del giudicato, la notifica dei titoli esecutivi e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuto adempimento, gravando su di esso l'onere di provare il fatto estintivo del diritto risultante dai titoli giudiziali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti precisati in motivazione. Il TAR ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, a entrambe le sentenze del Tribunale di Napoli, mediante attribuzione dei benefici riconosciuti. Ha riconosciuto gli interessi successivi al passaggio in giudicato soltanto in relazione alla prima sentenza, trattandosi di una pretesa riconducibile all'azione di condanna al pagamento di interessi prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a. Per la seconda sentenza ha escluso ulteriori interessi, poiché il titolo esecutivo già li prevedeva dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, evitando una duplicazione. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, non prevista dai titoli esecutivi e non riconoscibile ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. in assenza della prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali. Ha nominato, per l'eventuale inadempimento, un commissario ad acta individuato nel Direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere e ponendo a carico del Ministero il compenso di € 500. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Il giudizio amministrativo di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'attuazione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, …
Nel giudizio di ottemperanza possono essere richiesti gli interessi e la rivalutazione maturati dopo il giudicato; tuttavia la rivalutazione richiede la prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Disciplina il ricorso per ottemperanza e i relativi presupposti processuali, verificati dal TAR con riferimento alla formazione del giudicato e alla rituale proposizione del ricorso.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
art. 115, comma 2, c.p.a.
Rileva ai fini della validità delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali quali titoli esecutivi.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato applicato il dimezzamento dei termini processuali per il deposito del ricorso nel rito camerale di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'azione esecutiva per somme di denaro nei confronti della pubblica amministrazione può essere iniziata solo dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione debitrice l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto risultante dal giudicato o dal titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dai titoli giudiziali da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non abbia spontaneamente adempiuto agli obblighi da esse derivanti.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione destinataria del titolo giudiziale deve dimostrare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo del diritto riconosciuto dal giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
- Gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato possono essere chiesti nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., salvo che il titolo esecutivo li abbia già riconosciuti per il medesimo periodo, poiché non è ammessa duplicazione della medesima voce accessoria.
- La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta nel giudizio di ottemperanza quando non sia prevista dal titolo esecutivo, salvo prova di un danno ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi legali.
- Prima dell'esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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