Cassazione Civile, Ordinanza n. 01488/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta da un contribuente, anche quale titolare di impresa individuale, per contestare la veridicità dell’attestazione di deposito apposta dalla segreteria di una Commissione tributaria su note di iscrizione a ruolo e ricorsi relativi a due procedimenti tributari. Il querelante sosteneva che il deposito fosse avvenuto in una data anteriore rispetto a quella risultante dall’attestazione e che, quindi, la qualificazione di tardività della costituzione nel giudizio tributario fosse erronea. Il Tribunale aveva accolto la querela, ma la Corte d’appello ha riformato, ritenendo che mancasse prova della falsità dell’attestazione e che le testimonianze non fossero decisive. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 221 c.p.c., per non aver considerato l’accesso di un soggetto presso la segreteria della Commissione tributaria in una certa data, fatto che, secondo il ricorrente, avrebbe dimostrato il deposito della documentazione; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello negato valore indiziario alle deposizioni testimoniali e non aver valorizzato correttamente le prove raccolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. In particolare, non vi era un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una censura alla valutazione delle prove testimoniali e documentali; inoltre, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile come errore di diritto, ma come contestazione del libero apprezzamento delle prove, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non presenti anomalie costituzionalmente rilevanti. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente e lo ha condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
Rileva come norma processuale relativa alla querela di falso, ma la Corte non entra nel merito del suo contenuto sostanziale; la censura sulla falsità dell’attestazione viene comunque ritenuta non ammissibile in cassazione perché diretta contro l’accertamento di fatto.
art. 2729 c.c.
La presunzione semplice richiede gravità, precisione e concordanza degli indizi; la valutazione circa l’idoneità degli elementi presuntivi spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o dell’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione non può consistere nella mera critica della valutazione del materiale istruttorio; il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e non consente un riesame in cassazione delle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o disattende una prova legale; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove non legali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori né il dissenso sulla ricostruzione del fatto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua discussione processuale e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone, in correlazione all’onere di specificazione del ricorso, l’indicazione degli atti e documenti rilevanti ai fini del vizio denunciato.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La censura motivazionale è ammissibile solo in presenza di un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per contestare la semplice sufficienza o persuasività della motivazione.
art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83
Ha riformulato il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., restringendone l’ambito al solo omesso esame di un fatto decisivo.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione del vizio motivazionale in cassazione.
art. 25-bis d.lgs. n. 596/1992
Richiamato dalla Corte d’appello per delimitare la veste di pubblico ufficiale del difensore nell’attività di asseverazione di conformità del ricorso depositato a quello notificato; la Cassazione non ne sviluppa ulteriormente il contenuto, limitandosi a registrare la motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata confutazione di tutte le prove o la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni, della credibilità delle fonti di prova e della scelta delle risultanze ritenute più persuasive appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo anomalie motivazionali rilevanti in senso costituzionale.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova ponderazione del materiale probatorio; è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non acquisite, disapplichi prove legali o attribuisca efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili.
- La censura sulla prova presuntiva non è ammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa degli indizi; occorre evidenziare un vizio logico radicale, come l’assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o l’assoluta illogicità del ragionamento decisorio.
- Per dedurre utilmente l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico, la sua emersione dagli atti, il momento della sua deduzione nel processo e la sua concreta decisività per una diversa decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01434/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_civile · 21 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01436/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_civile · 21 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01437/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_civile · 21 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01439/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_civile · 21 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01441/2025 del 21/01/2025
- ordinanza_civile · 21 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01442/2025 del 21/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →