Cassazione Civile, Ordinanza n. 35846/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di pagamento emessi per il recupero di diritti di confine, dopo indagini della Guardia di Finanza che avevano ipotizzato un sistema di contrabbando e l'interposizione fittizia di una società estera nella catena di importazione di tessuti. Secondo l'Ufficio, la ditta individuale di una ricorrente sarebbe stata un mero prestanome di una s.r.l. unipersonale, e alcuni soggetti coinvolti nelle due imprese avrebbero concorso nella condotta illecita, con conseguente responsabilità solidale per i diritti doganali. In appello la CTR ha respinto la posizione dei primi due contribuenti ritenendo provata la fittizietà della società estera e la falsità delle fatture, nonché la conoscenza del circuito illecito da parte degli altri soggetti coinvolti; ha quindi confermato l'applicazione dell'art. 79 del codice doganale dell'Unione. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: insufficienza di motivazione della sentenza d'appello; errata valutazione delle prove; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per adesione acritica alle risultanze penali; errata applicazione dell'art. 79 del codice doganale, sostenendo la propria buona fede; errata applicazione dell'art. 2369 c.c. in tema di amministratore di fatto, contestando la continuità della gestione attribuita ad alcuni di essi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che denunciavano vizi motivazionali e di valutazione delle prove, osservando che l'insufficienza di motivazione non è più deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che i motivi erano generici e non confrontati con la motivazione della CTR, e che la censura pretendeva una rivalutazione del merito. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla violazione dell'art. 79 del codice doganale, perché la CTR aveva accertato la conoscenza dell'illecito da parte dei soggetti coinvolti e la loro gestione totale della ditta individuale, rendendo inconferente il richiamo alla buona fede. Anche il motivo relativo all'amministratore di fatto è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato per genericità e per la ricostruzione fattuale accolta nei giudizi di merito. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di insufficiente motivazione non è più deducibile come tale; resta solo la denuncia di omesso esame nei limiti consentiti dal nuovo testo della norma.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura è inammissibile se mira solo a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio senza indicare specificamente quale regola di giudizio sia stata violata.
art. 79 Reg. UE 952/2013
È applicabile quando, alla luce degli accertamenti di merito, risulti l'inosservanza della normativa doganale e la responsabilità dei soggetti che avevano piena conoscenza del circuito illecito.
art. 2369 c.c.
Il motivo che lo richiama è ritenuto inconferente e generico rispetto alla ricostruzione fattuale della CTR, che ha accertato un controllo gestorio totale e continuativo di fatto.
art. 13 c.p.c.
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto, con condanna alle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile dedurre l'insufficienza della motivazione come vizio autonomo, né chiedere una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
- Chi censura la sentenza per errata valutazione delle prove deve indicare in modo specifico quali prove siano state mal valutate, il loro contenuto e la loro decisività; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata in modo generico per contestare il convincimento del giudice di merito, ma richiede la dimostrazione di un effettivo errore nell'utilizzo delle regole di giudizio o del regime legale della prova.
- In materia doganale, l'obbligazione per diritti di confine può essere posta a carico dei soggetti che, secondo gli accertamenti di merito, abbiano consapevolmente partecipato a un circuito di operazioni fittizie o illecite; il richiamo alla buona fede è recessivo se non è sostenuto da specifici elementi fattuali incompatibili con tale consapevolezza.
- La censura relativa alla figura dell'amministratore di fatto è inammissibile se non si confronta con l'accertamento del giudice di merito circa il controllo continuativo e sostanziale dell'attività sociale.
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