Sentenza del 16/12/2016 n. 6955 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Atti attributivi e/o modificativi della rendita catastale ex officio - Efficacia - Decorrenza - Irretroattività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza degli effetti degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale. Occorre distinguere tra la modifica richiesta dal contribuente e quella disposta d'ufficio dall'amministrazione. Nel primo caso, la nuova rendita può incidere sugli importi dovuti, determinando eventualmente un pagamento maggiore, se interviene un accertamento, oppure un pagamento minore. Nel secondo caso, la modifica della rendita non può produrre effetti retroattivi.
La decisione
È stato affermato il principio secondo cui gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale adottati d'ufficio hanno efficacia per il futuro e non possono essere utilizzati per ricalcolare retroattivamente tributi relativi a periodi anteriori alla loro adozione o notificazione, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile. Diversamente, quando la variazione deriva da una richiesta del contribuente, essa può incidere sulla determinazione dell'imposta nei limiti consentiti dalla normativa, con possibile conguaglio a debito o a credito.
Massime di principio
- Una variazione della rendita catastale disposta d'ufficio, in assenza di una specifica previsione normativa che ne stabilisca la retroattività, produce effetti solo dal momento previsto dalla legge e non può giustificare automaticamente il recupero di imposte per annualità precedenti.
- Quando la variazione catastale è richiesta dal contribuente, la nuova rendita può incidere sul calcolo dei tributi, determinando un maggiore importo dovuto oppure un diritto al rimborso o al pagamento di una somma inferiore.
- Per valutare la legittimità di un recupero tributario fondato su una nuova rendita, occorre verificare chi abbia promosso la variazione, la data di efficacia dell'atto e l'eventuale esistenza di una norma che ne disciplini espressamente la retroattività.
- L'amministrazione non può applicare retroattivamente una rendita modificata d'ufficio per correggere, a posteriori, la base imponibile di periodi già definiti, salvo specifiche disposizioni normative.
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