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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32262/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato disposto dal Gip nei confronti degli imputati per i reati di cui agli artt. 110 e 603-bis c.p. Il PM lamentava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente elementi probatori presenti nelle indagini (in particolare tabulati telefonici, conversazioni e le dichiarazioni discordanti e concordi di numerosi dipendenti circa orari di lavoro, retribuzioni e condizioni degradanti), che avrebbero dovuto fondare il fumus commissi delicti e la conferma della misura cautelare patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto prevalente il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze rese ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.), perciò non è consentito un sindacato pieno sui meri vizi di motivazione salvo il caso di totale mancanza di motivazione o di vizi talmente radicali da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo. Nel merito, il Tribunale di Catanzaro aveva fornito una motivazione esaustiva e coerente: ha ricostruito gli elementi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, valutato gli indici dell'art. 603-bis, comma 2, e ritenuto assenti il fumus e lo stato di bisogno. In particolare il Tribunale ha rilevato che le retribuzioni erano in linea col contratto collettivo di categoria (e non peggiori rispetto al periodo di gestione da parte degli amministratori giudiziari), che le presunte eccessive ore di lavoro non risultavano provate se si consideravano riposi intermedi e dati tachigrafici, che la media settimanale dichiarata dai lavoratori era circa 39 ore (invece del limite di 48 ore massimo) e che il mancato godimento di ferie attiene più al diritto del lavoro che a indice di sfruttamento penale. Inoltre non fu ravvisabile uno stato di bisogno tale da escludere alternative lavorative. Pertanto la motivazione del Tribunale era coerente e sufficiente e il ricorso del PM è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma che regola il concorso di persone nel reato; contestata in relazione alla partecipazione degli indagati alle condotte di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

  • art. 603-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro; la Corte del riesame ha valutato la sussistenza degli indici tipici previsti dal comma 2 e li ha ritenuti insufficienti a provare il fumus commissi delicti nel caso concreto.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Prevede le ordinanze del riesame impugnabili; la decisione emanata in base a questa norma è stata oggetto del ricorso per cassazione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro le ordinanze previste dall'art. 324 è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso del PM.

  • art. 125, terzo comma, cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione della decisione a pena di nullità; la Corte ha richiamato che solo la totale mancanza di motivazione (o vizi motivazionali radicali) giustifica il sindacato di legittimità in Cassazione.

  • d.lgs. n.234/2007 e regolamento CE n.581/2006

    Norme richiamate in relazione all'autotrasporto e alla ricostruzione dell'orario di lavoro; il Tribunale ha ritenuto che l'interpretazione degli orari e dei riposi, sulla base di tali norme e dei cronotachigrafi, non consentiva di affermare la violazione normativa e l'eccesso di orario come indice di sfruttamento.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione avverso ordinanze di riesame (art. 324 c.p.p.) sono ammessi solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.): non è possibile con la cassazione ottenere un riesame dei fatti o una rivalutazione della motivazione se non vi è una manifesta omissione o un vizio motivazionale radicale.
  • Per configurare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis) è necessario che emergano indici concreti e gravemente indizianti quali trattamento economico e orario significativamente peggiori rispetto agli standard di settore, stato di bisogno che escluda alternative e condizioni degradanti comprovate; mere lamentele o violazioni risolvibili in sede civile/tributaria o del lavoro non bastano.
  • La valutazione della prova materiale (cronotachigrafi, contratti, buste paga, dati oggettivi) può prevalere sulle dichiarazioni dei lavoratori quando le prime smentiscono la ricostruzione del quadro di sfruttamento; il giudice deve motivare chiaramente il bilanciamento tra testimonianze e prove documentali.
  • Il mancato godimento di ferie o giorni di riposo può costituire in molti casi una questione risarcitoria o disciplinare/tributaria, risolvibile davanti al giudice del lavoro, e non necessariamente un indice automatico di reato penale di sfruttamento.
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento di riesame in Cassazione il ricorrente deve prospettare una specifica violazione di legge o dimostrare che la motivazione è del tutto assente o contraddittoria nei termini che la rendono incomprensibile.

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