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Ordinanza

Ordinanza n. 4050/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del DINIEGO VISTO LAVORO SUBORDINATO.

Giustizia amministrativa202602743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, non procedendo a una valutazione di merito sulla legittimità del diniego né esplicitando una valutazione autonoma di fumus boni iuris o periculum in mora. La decisione è motivata dalla sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente alla decisione cautelare, risultante dalle comunicazioni della parte resistente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia del provvedimento ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. Nel corso della fase cautelare, dalle comunicazioni della parte resistente è emerso che il ricorrente non aveva più interesse alla decisione cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; è richiamato quale base normativa dell'istanza di sospensione, poi respinta per la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso della fase cautelare, emerga da comunicazioni della parte resistente che il ricorrente non ha più interesse alla decisione cautelare, il giudice può respingere l'istanza cautelare senza procedere a una valutazione di merito dei presupposti cautelari.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando il giudice definisce l'istanza in ragione della sopravvenuta mancanza di interesse, senza una decisione sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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